Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 05 Oct 2026 · 13 vistas
Protezione civile, la Regione Lombardia subentra nella gestione post-alluvione di Brescia
Por FactBox Admin

La Regione Lombardia subentra al Commissario delegato nella gestione ordinaria degli interventi finalizzati al superamento della criticità determinatasi dopo gli eventi meteorologici eccezionali del 20 ottobre - 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia. Lo dispone l’Ordinanza n. 1215 del 17 settembre 2026, firmata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Ciciliano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026 (rif. 26A05202). Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il testo nasce dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e chiude la fase commissariale aperta con l’Ordinanza n. 1083 del 9 maggio 2024 («Primi interventi urgenti di protezione civile»), integrata dall’Ordinanza n. 1099 del 13 settembre 2024. Lo stato di emergenza era stato dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 per dodici mesi e prorogato di ulteriori dodici mesi con delibera del 9 aprile 2025. La delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 aveva integrato lo stanziamento di 15.800.000,00 euro.
Il nuovo soggetto responsabile
Il direttore generale pro tempore della Direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative di completamento. Opera a titolo gratuito e si avvale delle strutture organizzative regionali, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato e, se necessario, di ulteriori soggetti sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I compiti assegnati sono:
- completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani approvati;
- erogazione dei contributi di immediato sostegno e immediata ripresa di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n. 1083/2024;
- ricognizione e accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti;
- trasferimento definitivo delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
Per ulteriori sei mesi dall’entrata in vigore, il soggetto responsabile e i soggetti attuatori possono avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché della rimodulazione dei termini indicati agli articoli 3, 5 e 6 dell’ordinanza n. 1083/2024.
Contabilità speciale fino al 14 aprile 2028
Le risorse restano sulla contabilità speciale n. 6447, aperta ai sensi dell’ordinanza n. 1083/2024, che viene intestata al nuovo soggetto responsabile fino al 14 aprile 2028. Alla scadenza, il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità e al trasferimento delle eventuali risorse residue.
Le risorse attribuite a interventi non ancora ultimati sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia, che provvede al completamento. Le somme eccedenti sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate al Fondo per le emergenze nazionali o agli stati di previsione delle amministrazioni interessate; quelle provenienti da enti diversi dallo Stato tornano ai bilanci degli stessi.
Obblighi di trasparenza e rendicontazione
Il provvedimento fissa una serie di adempimenti:
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione su provvedimenti adottati, interventi conclusi e attività in corso con relativo quadro economico;
- il soggetto responsabile relaziona con cadenza semestrale sullo stato di attuazione, anche dopo la chiusura della contabilità speciale;
- è possibile la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, con riutilizzo delle somme per interventi connessi al superamento dell’emergenza;
- sono assicurati gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione;
- restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Il passaggio al regime ordinario significa che la gestione degli interventi bresciani non dipende più da un commissario straordinario ma dall’amministrazione regionale, con risorse vincolate fino al 2028 e verifiche semestrali. Nella stessa Gazzetta sono pubblicate le ordinanze gemelle n. 1216 per l’Emilia-Romagna e n. 1217 per il Veneto, a conferma di una transizione coordinata su scala nazionale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026 — Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1215 del 17 settembre 2026 (26A05202).