Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 10 Oct 2026 · 5 vistas
Valle d'Aosta: tre preferenze e parità di genere alle elezioni regionali
Por FactBox Admin

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie speciale n. 39 del 10 ottobre 2026, pubblica la legge regionale 14 agosto 2025, n. 27 della Regione Valle d’Aosta, che reintroduce le tre preferenze e la rappresentanza di genere per l’elezione del Consiglio regionale. Il provvedimento, contraddistinto dalla referenza 26R00272, modifica la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e riscrive le regole con cui i cittadini valdostani esprimono il voto di preferenza.
Il testo è stato approvato dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è stato sottoposto a referendum: la consultazione del 10 agosto 2025 ha avuto esito favorevole. La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione, TESTOLIN, ed è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 46 del 19 agosto 2025. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ne completa il percorso di conoscenza legale a livello nazionale.
Tre righe accanto a ogni contrassegno
L’articolo 1 sostituisce il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3/1993: ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere preferenze, all’interno della lista votata, per un numero di candidati non superiore a tre. L’articolo 2 modifica l’articolo 17: accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate tre linee orizzontali per consentire all’elettore di esprimere fino a tre preferenze, e sono vietati altri segni o indicazioni.
La regola di genere
L’articolo 3 sostituisce integralmente l’articolo 34 della legge regionale n. 3/1993, dedicato ai voti di lista e all’espressione delle preferenze. Il punto politicamente più rilevante è il nuovo comma 3: nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza. Il vincolo di rappresentanza di genere opera quindi solo quando l’elettore sceglie di utilizzare tutte e tre le preferenze disponibili.
Il nuovo articolo 34 disciplina anche i casi di scheda incompleta o contraddittoria:
- se l’elettore non indica alcun contrassegno di lista ma esprime preferenze per candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato quella lista;
- se indica più contrassegni ma esprime preferenze per candidati di una sola lista, il voto è attribuito a quella lista;
- se esprime più di tre preferenze, tutte le preferenze sono nulle e rimane valido il solo voto di lista.
Come si scrive la preferenza
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 35, sulle modalità di espressione delle preferenze. Le preferenze sono valide solo se comprese negli spazi a fianco del contrassegno votato e si esprimono con la matita copiativa, scrivendo il nome e cognome o il solo cognome dei candidati prescelti. In caso di identità di cognome tra candidati deve essere scritto sempre nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Al posto del cognome si può scrivere il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato. Chi ha due cognomi può scriverne uno soltanto, ma l’indicazione di entrambi è obbligatoria quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
Le preferenze espresse in numero sono nulle se ne deriva incertezza: in tal caso si considerano non apposte, ma resta valido il voto di lista. Sono nulle anche le preferenze per candidati non designati con chiarezza sufficiente e quelle per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Voto senza contrassegno, tabelle ed entrata in vigore
Gli articoli 5 e 6 intervengono su altri due articoli della legge del 1993: all’articolo 40 le parole «e l’eventuale preferenza espressa» sono sostituite da «e le eventuali preferenze espresse», mentre il comma 2 dell’articolo 41 sancisce la validità del voto espresso senza indicazione del contrassegno ma con l’espressione non equivoca di preferenze per uno o più candidati della medesima lista. L’articolo 7 sostituisce le tabelle B e B-bis allegate alla legge regionale n. 3/1993.
L’articolo 8 dichiara la legge urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta: l’entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per i cittadini valdostani il cambiamento è concreto: si torna a poter indicare fino a tre nomi sulla scheda, ma con una condizione nuova che lega la terza preferenza al genere dei candidati. Chi scrive tre nomi tutti dello stesso genere rischia di vedere annullata l’ultima preferenza, mentre il voto di lista resta comunque valido. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende il testo definitivamente conoscibile e applicabile alle prossime consultazioni regionali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie speciale n. 39 del 10 ottobre 2026, Regione Valle d’Aosta, legge regionale 14 agosto 2025, n. 27, «Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3» (26R00272).