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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 03 Oct 2026 · 16 vistas

Valle d'Aosta: legge regionale 24/2025 definisce aree idonee per fotovoltaico ed eolico

Por FactBox Admin

Valle d'Aosta: legge regionale 24/2025 definisce aree idonee per fotovoltaico ed eolico

La Valle d’Aosta ha una nuova mappa delle aree per gli impianti a fonti rinnovabili: la legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 individua superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per fotovoltaico ed eolico e riscrive i regimi autorizzativi. Il testo, approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal presidente Testolin, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 3ª Serie Speciale, n. 38 del 3 ottobre 2026, con il numero di riferimento 26R00269. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La norma dà attuazione all’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021 e all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, e si coordina con il decreto legislativo n. 190/2024 sui regimi amministrativi. L’individuazione delle superfici tiene conto degli obiettivi della tabella A del citato decreto ministeriale e dei principi del suo art. 7. La Regione riconosce inoltre la strategicità della fonte idroelettrica, prevedendo un contributo di potenza pari almeno all’incremento ipotizzato nel PEAR VDA 2030.

Aree idonee: tetti, parcheggi e siti da riqualificare

Sono considerate idonee per il fotovoltaico:

  • le coperture degli edifici e delle strutture edilizie permanenti di qualsiasi destinazione d’uso;
  • le aree destinate in via permanente a parcheggio o ad area di servizio connessa alla rete viaria;
  • i siti con impianti già installati oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, con variazione dell’area occupata non superiore al 20 per cento;
  • siti di bonifica, cave e miniere cessate, discariche chiuse e impianti del Servizio Idrico Integrato regionale;
  • siti di Ferrovie dello Stato Italiane, gestori ferroviari, concessionarie autostradali e sedimi aeroportuali, con verifiche tecniche dell’ENAC;
  • aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, zone omogenee di tipo D e sottozone Bb, Cb ed Ed.

Per l’eolico sono idonee le aree con impianti della stessa fonte oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, sempre entro il limite del 20 per cento dell’area occupata.

Aree non idonee e divieti

Non idonee per fotovoltaico a terra e agrivoltaico: aree naturali protette, rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC), Important Bird Areas, zone omogenee A, sottozone Ea, Eb, Ec, Ee, Ef ed Eg, ambiti inedificabili per frane, inondazioni e valanghe, demanio idrico, ghiacciai e rock glacier, beni tutelati e aree dell’art. 40 del Piano territoriale paesistico. Restano salve le eccezioni per impianti sotto 5 kW, impianti mobili e agrivoltaici avanzati.

Per gli edifici sono non idonei quelli tutelati come monumenti o beni culturali e, sopra 20 kW, quelli ricadenti in ambiti inedificabili; per l’eolico valgono limiti analoghi. È vietato il fotovoltaico a terra nelle aree agricole dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021. In caso di sovrapposizione tra aree idonee e non idonee, l’area è considerata ordinaria.

Autorizzazioni, contributi e governance

La Regione applica il procedimento autorizzatorio unico dell’art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024; per l’idroelettrico la Giunta regionale definisce il procedimento con propria deliberazione. Nelle aree idonee l’installazione è ammessa anche in assenza di conformità alle destinazioni d’uso dei Piani regolatori generali comunali. Le disposizioni non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati.

Sono previsti contributi a persone fisiche e giuridiche per impianti e sistemi di accumulo, con revoca in caso di dichiarazioni mendaci, difformità o mancata collaborazione ai controlli. La legge istituisce il tavolo tecnico TTAI, con il coinvolgimento del CELVA e il supporto del COA energia di Finaosta S.p.a., senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Copertura finanziaria

  • Onere complessivo per il triennio 2025/2027: 1.000.000 di euro.
  • 500.000 euro nel 2026 e 500.000 euro nel 2027, nella Missione 17, Programma 1.
  • Riduzione di 500.000 euro annui, per il 2026 e il 2027, della spesa prevista dall’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 29/2024.

Per imprese, amministrazioni e cittadini la legge ridisegna la mappa delle opportunità energetiche in Valle d’Aosta: semplifica l’iter nelle aree idonee, restringe fortemente le installazioni a terra e vincola i nuovi progetti a un monitoraggio annuale illustrato alle commissioni consiliari.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie Speciale – Regioni, n. 38 del 3 ottobre 2026; legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 (26R00269).