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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 22 Oct 2026 · 5 vistas

Sicurezza pubblica e criminalità minorile: in vigore il decreto legge 190

Por FactBox Admin

Sicurezza pubblica e criminalità minorile: in vigore il decreto legge 190

Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 è in vigore da oggi, 23 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2026. Il testo introduce nuove fattispecie penali per la violenza organizzata nelle manifestazioni, sanzioni amministrative a carico dei genitori dei minori coinvolti, l’avviso orale del questore esteso ai minori e 500 militari in più a Milano fino al 31 dicembre 2026.

Intitolato «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile» e contraddistinto dalla referenza 26G00214, il decreto è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 ottobre 2026. L’articolo 10 ne fissa l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e ne prevede la presentazione alle Camere per la conversione in legge; l’articolo 8 motiva la misura militare con i «gravi incidenti occorsi nella città di Milano». Il provvedimento reca le firme di:

  • Mattarella, Presidente della Repubblica;
  • Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri;
  • Piantedosi, Ministro dell’interno;
  • Nordio, Ministro della giustizia;
  • Crosetto, Ministro della difesa;
  • Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze.

Nuove fattispecie penali per le manifestazioni

L’articolo 1 interviene sul codice penale con sei modifiche. La più rilevante è l’introduzione dell’articolo 420-bis, che punisce la «violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche»:

  • reclusione da due a cinque anni e multa da 10.000 a 20.000 euro per chi, in un gruppo di almeno cinque persone organizzato anche occasionalmente, usa bastoni, mazze o oggetti contundenti, oppure lancia oggetti, razzi, petardi o strumenti nebulizzanti gas urticanti;
  • aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso da soggetti travisati o se gli oggetti sono diretti contro infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazione o beni destinati a funzioni pubbliche;
  • reclusione da quattro a dodici anni per chi organizza o promuove il gruppo, oppure incita o istiga alle condotte.

Il decreto inserisce poi l’articolo 635.1, che aumenta da un terzo alla metà la pena per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone, e innalza della stessa misura le pene per devastazione e saccheggio (articolo 419) e per attentato a impianti di pubblica utilità (articolo 420) quando i fatti avvengono durante manifestazioni. L’articolo 2 estende l’arresto in flagranza dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale ai nuovi reati.

Genitori sanzionati e avviso orale ai minori

L’articolo 5 introduce una sanzione amministrativa per chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che partecipa ai fatti richiamati:

  • da 500 a 1.000 euro alla prima violazione;
  • da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione;
  • salvo che il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno educativo e ordinare il pagamento di un risarcimento per i danni a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali; l’opposizione si propone entro quaranta giorni davanti al tribunale del luogo di residenza.

L’articolo 6 modifica il codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159): il questore può disporre l’avviso orale con divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi pubblici individuati, per una durata massima di un anno, nei confronti di chi ha già ricevuto provvedimenti analoghi o è stato condannato per delitti contro la persona o il patrimonio. Il provvedimento può essere rivolto anche ai minori che hanno compiuto quattordici anni. Sul piano processuale, l’articolo 3 sopprime dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 il riferimento all’imputabilità tra gli accertamenti del giudice e consente l’acquisizione di elementi sul punto; l’articolo 1 prevede che, nei casi considerati, la capacità di intendere e di volere del minore si presuma fino a prova contraria.

Cinquecento militari a Milano e la copertura finanziaria

L’articolo 8 dispone che, fino al 31 dicembre 2026, il contingente delle Forze armate impiegato a Milano ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sia incrementato di 500 unità. Per l’attuazione è autorizzata una spesa di 4.933.831 euro per il 2026, coperta con riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze e con l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, che potrà ricorrere alle procedure di somma urgenza degli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L’articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria per le altre amministrazioni.

Giustizia minorile e tempi delle convalide

L’articolo 4 aggiunge all’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 un comma che, in caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico con un numero rilevante di arresti in flagranza, impone di disporre l’applicazione dei magistrati entro ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario, senza attendere il parere del consiglio giudiziario. L’articolo 7 estende l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia, previsti dall’articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, alle operazioni di polizia in luoghi ad alto afflusso di persone.

Per i lettori il cambiamento è immediato: le nuove fattispecie penali e le sanzioni ai genitori si applicano dal 23 ottobre 2026, mentre l’impiego aggiuntivo di 500 militari a Milano resta fissato fino alla fine dell’anno. L’impianto, però, è ancora provvisorio e sarà sottoposto al voto delle Camere per la conversione in legge.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2026 — DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2026, n. 190, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», referenza 26G00214.