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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 02 Nov 2026 · 15 vistas

RFI, il decreto fissa traguardi, rendicontazione semestrale e penali sul contratto investimenti

Por FactBox Admin

RFI, il decreto fissa traguardi, rendicontazione semestrale e penali sul contratto investimenti

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato con decreto le regole per verificare se Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) consegue i traguardi e gli obiettivi del Contratto di programma – parte Investimenti e per applicare le penali quando non li consegue. Il decreto 31 agosto 2026, firmato dal ministro Matteo Salvini di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 255 del 2 novembre 2026, con riferimento ufficiale 26A05717. La disciplina si applica a decorrere dal periodo contrattuale 2027-2031.

Il provvedimento dà attuazione all’art. 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, introdotto dall’art. 22, comma 1, lettera b), punto 4), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che impone di definire con decreto ministeriale modalità di rendicontazione, circuito finanziario e penali a carico del gestore. Nelle premesse il decreto richiama il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il regolamento (UE) 2021/241, oltre alla concessione rilasciata a RFI con decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138T e integrata dai decreti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 e alla delibera ART n. 116/2025 del 24 luglio 2025 sui meccanismi di premi e penalità tariffari (Misura 10.6 dell’allegato A alla delibera n. 95/2023).

Il testo è stato registrato dalla Corte dei conti il 7 ottobre 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al n. 3376, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non si applica al Contratto di programma – parte Servizi, salvo per indicatori di performance, criteri di qualità e interventi classificati come rinnovo ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Rendicontazione semestrale e cronoprogramma

L’allegato 1 al decreto contiene lo «Schema di riferimento per l’individuazione di traguardi, obiettivi ed indicatori del Contratto di programma – parte investimenti 2027-2031», che diventa parte integrante del contratto quinquennale e dei suoi aggiornamenti annuali. RFI deve trasmettere una rendicontazione semestrale al MIT, per conoscenza all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), entro trenta giorni dalle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

La rendicontazione include, per ciascun traguardo o obiettivo conseguito, l’attestazione dell’amministratore delegato di RFI e una serie di dati obbligatori:

  • identificativi degli interventi (CUP, costo a vita intera e altri codici) e dei progetti inclusi nella tabella «Traguardi e obiettivi»;
  • avanzamento procedurale, fisico e finanziario con il relativo scostamento rispetto alle previsioni;
  • descrizione delle opere completate e di quelle ancora da completare, con documentazione comprovante;
  • attestazione dell’aggiornamento dei dati sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

Il cronoprogramma di spesa e procedurale, sottoscritto dall’amministratore delegato di RFI, va inviato al MIT e al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) entro il 31 gennaio di ogni anno ed è presupposto essenziale del contratto; entro il 31 luglio arriva una relazione motivata sullo stato di attuazione. In prima applicazione il cronoprogramma è trasmesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.

Verifiche, controdeduzioni e penali

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con il supporto della Struttura tecnica di missione, verifica ogni semestre il raggiungimento degli obiettivi sulla base delle risultanze dell’ART e della rendicontazione di RFI. In caso di esito positivo dà comunicazione al gestore anche ai fini dell’attivazione del circuito finanziario. Se emergono scostamenti, ritardi o criticità, assegna a RFI un termine non inferiore a trenta giorni per controdeduzioni, elementi integrativi o un piano di azione correttivo, senza sospendere gli interventi in corso.

Nei casi di accertato e ingiustificato mancato conseguimento dei traguardi, intermedi e finali, la Direzione generale avvia la procedura per le penalità. L’art. 10 stabilisce che:

  • le penali sono contenute nell’articolato del Contratto di programma – parte Investimenti;
  • sono espresse in relazione a panieri di progetti di investimento rilevanti o a specifici programmi di investimento;
  • possono essere fisse e/o proporzionali e vanno parametrate alla gravità del mancato raggiungimento;
  • la loro applicazione non esclude ulteriori misure correttive in presenza di gravi inadempimenti.

Le variazioni di costo superiori al 20 per cento del quadro economico approvato, al netto degli adeguamenti tariffari, devono essere comunicate tempestivamente da RFI a MIT e MEF con una relazione di impatto.

Remunerazione dei dirigenti e ruolo dell’ART

Il decreto collega la parte variabile della remunerazione dei dirigenti che gestiscono le risorse del contratto ai risultati: per il 50 per cento dell’importo al livello di conseguimento dei traguardi e obiettivi, per l’altro 50 per cento ai risultati sugli indicatori di performance e sui criteri di qualità. Le percentuali minime della componente variabile legate a questi criteri restano nel limite del 30 per cento, e RFI deve dare evidenza dei meccanismi incentivanti nel proprio bilancio di esercizio.

L’ART individua gli indicatori di performance e i criteri di qualità d’intesa con il MIT e, per i profili finanziari, sentito il MEF, recependoli nei contratti di programma; ne cura il monitoraggio e applica le penali per mancato conseguimento dei risultati secondo le proprie modalità. Il MIT può comunque svolgere un monitoraggio autonomo e dà evidenza degli obiettivi raggiunti e degli scostamenti nella relazione annuale prevista dall’art. 15 del decreto legislativo n. 112/2015, pubblicata sul sito del Ministero.

Per gli operatori del settore il decreto anticipa il meccanismo che governerà i prossimi cinque anni di investimenti sulla rete: tempi di rendicontazione certi, verifica semestrale con contraddittorio di almeno trenta giorni e penali agganciate ai panieri di progetti. Chi lavora su commesse ferroviarie finanziate dal PNRR dovrà confrontarsi con un cronoprogramma sottoscritto al vertice di RFI e con il vincolo di aggiornare i dati su CUP e sistemi della Ragioneria generale dello Stato.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 255 del 2 novembre 2026 — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 31 agosto 2026, «Disposizioni in materia di rendicontazione e verifica dei traguardi e degli obiettivi, attivazione del circuito finanziario e applicazione delle penalità relative al Contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a.» (26A05717).