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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 26 Oct 2026 · 1 vistas

Prezzi petroliferi: non convertito il decreto 153 del 2026, salvi gli effetti già prodotti

Por FactBox Admin

Prezzi petroliferi: non convertito il decreto 153 del 2026, salvi gli effetti già prodotti

Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, non è stato convertito in legge. Lo comunica il Ministero della giustizia con un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 249 del 26 ottobre 2026, a pagina 36, con il riferimento ufficiale 26A05630. Il decreto decade, ma quanto già prodotto conserva validità giuridica.

Il provvedimento, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali», era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 197 del 26 agosto 2026. L’avviso chiarisce che è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166, legge di conversione del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, che accorpava le disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi legate alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e quelle in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Cosa resta valido dopo la decadenza

L’avviso del Ministero della giustizia riporta la clausola di salvezza contenuta nella stessa legge 25 settembre 2026, n. 166, che opera su tre piani:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base al decreto;
  • sono fatti salvi gli effetti già prodottisi;
  • sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 153 del 2026.

La decadenza, quindi, non travolge retroattivamente ciò che il decreto aveva già disciplinato: vengono meno le misure non ancora attuate, non quelle già eseguite.

Il precedente di agosto: stesso esito per il decreto 139

La vicenda non è isolata. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, di identico oggetto, pubblicato nella Serie generale n. 180 del 5 agosto 2026, era stato parimenti abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166, con comunicazione pubblicata nella Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026 (26A05269) e la medesima formula di salvezza degli effetti prodotti.

Per dare la misura di cosa la decadenza ha travolto, il testo del decreto precedente prevedeva:

  • la rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a 532,90 euro per mille litri, dal 7 al 24 agosto 2026;
  • la stessa misura per i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) e per il biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti;
  • oneri valutati in 190,2 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2028;
  • la proroga del contributo all’autotrasporto da «marzo a luglio» a «marzo ad agosto», con l’innalzamento del relativo importo da 322 milioni a 364,1 milioni di euro e oneri per 42,1 milioni di euro per il 2026.

L’effetto per il mercato energetico e per i consumatori

Con la mancata conversione non entra in vigore alcuna nuova misura sui prezzi dei carburanti collegata al decreto-legge n. 153 del 2026, mentre restano efficaci le riduzioni di accisa e i contributi già applicati nel periodo di vigenza. Il quadro normativo di riferimento per il settore torna così a essere quello della legge 25 settembre 2026, n. 166 e delle norme richiamate dai decreti convertiti, senza automatismi di proroga per le misure decadute.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 249 del 26 ottobre 2026, pag. 36 — «Mancata conversione del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153» (26A05630); legge 25 settembre 2026, n. 166.