Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 05 Oct 2026 · 17 vistas
Prezzi petroliferi, il decreto 139 non è convertito e viene abrogato
Por FactBox Admin

Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 in materia di prezzi petroliferi non è stato convertito in legge ed è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166. La comunicazione ufficiale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026, con il riferimento 26A05269. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti già prodotti.
Il decreto, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali», era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 180 del 5 agosto 2026, con il riferimento 26G00162, ed era entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il provvedimento reca la firma del Presidente della Repubblica Mattarella ed è stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio Meloni e dei ministri Giorgetti (economia e finanze), Pichetto Fratin (ambiente e sicurezza energetica) e Salvini (infrastrutture e trasporti), con il Guardasigilli Nordio.
La legge che lo abroga, la 166/2026, converte con modificazioni il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. L’abrogazione del decreto 139 si inserisce quindi in un intervento normativo più ampio, che interviene sulla stessa materia energetica.
Che cosa prevedeva il decreto abrogato
Il testo si articolava in tre articoli e concentrava l’intervento sul costo dei carburanti. Le misure principali erano:
- rideterminazione dell’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, dal 7 al 24 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri;
- stessa misura, per il medesimo periodo, per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e per il biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti;
- modifica dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026: il periodo «da marzo a luglio» diventa «da marzo ad agosto» e il limite di 322 milioni di euro sale a 364,1 milioni;
- incremento di 45,9 milioni di euro per il 2027 del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.
Oneri e copertura finanziaria
Gli oneri dei primi due commi dell’articolo 1 erano valutati in 190,2 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2028; quelli del comma 4 in 42,1 milioni per il 2026. La copertura era assicurata da riduzioni di stanziamenti di competenza e di cassa e dal fondo speciale di conto capitale, con accantonamenti ripartiti su tredici ministeri, tra cui:
- economia e finanze, 65 milioni di euro;
- imprese e del made in Italy, 14,5 milioni;
- lavoro e politiche sociali, 11,6 milioni;
- salute, 10 milioni;
- università e ricerca, 9,8 milioni;
- affari esteri e cooperazione internazionale, 9 milioni.
La salvezza degli effetti già prodotti
L’articolo 1, comma 2, della legge 166/2026 precisa che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 139 del 2026». Le riduzioni di accisa concretamente applicate nel periodo 7-24 agosto 2026 non vengono dunque travolte dall’abrogazione, che opera per il futuro.
Per consumatori, distributori e imprese di autotrasporto l’effetto è neutro sul passato e rilevante sul futuro: il beneficio fiscale sui carburanti varato ad agosto resta acquisito per i giorni in cui è stato in vigore, ma non esiste più alcuna base normativa per prorogarlo. Chi opera nel mercato dei carburanti deve ora guardare alle disposizioni in materia di prezzi petroliferi contenute nella legge 166/2026 e nel decreto 133/2026, non più al decreto 139.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 231 del 5 ottobre 2026 — Mancata conversione del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 (26A05269). Decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 180 del 5 agosto 2026 (26G00162).