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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 19 Oct 2026 · 3 vistas

Polizia locale, delega al Governo per riscrivere la legge del 1986

Por FactBox Admin

Polizia locale, delega al Governo per riscrivere la legge del 1986

Il Governo ha dodici mesi per riscrivere l’ordinamento della polizia locale: la Legge 16 ottobre 2026, n. 187 conferisce la delega legislativa per riordinare funzioni e disciplina dei corpi, rivedendo la legge-quadro del 1986. Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 243 del 19 ottobre 2026, con riferimento ufficiale 26G00204.

Una delega di dodici mesi per sostituire la legge-quadro del 1986

L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, «tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65», la legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale. L’obiettivo dichiarato è aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente, introducendo «le necessarie disposizioni innovative».

Il testo è stato promulgato dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmato dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell’interno Piantedosi e, come Guardasigilli, da Nordio. L’iter era partito alla Camera (atto n. 1716), presentato dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosi il 16 febbraio 2024 e approvato il 14 maggio 2026; il Senato (atto n. 1903) ha dato l’approvazione definitiva il 13 ottobre 2026.

L’iter: intesa in Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato

L’articolo 1, comma 2, fissa la procedura di adozione dei decreti legislativi:

  • proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
  • intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • parere del Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;
  • pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni, con pareri definitivi entro 10 giorni dalla nuova trasmissione;
  • decreti integrativi e correttivi entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo emanato.

Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza: la competenza resta al prefetto

L’articolo 3 individua e disciplina le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per quest’ultima la competenza del prefetto. Lo stesso articolo elenca i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita e in cui, se già conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:

  • mancato godimento dei diritti civili e politici;
  • condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche in caso di patteggiamento o di esclusione della punibilità;
  • sottoposizione a misura di prevenzione;
  • espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
  • destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
  • elementi ostativi concreti e rilevanti sulla condotta, anche in assenza di condanna, se lesivi dell’onore e del prestigio del corpo o socialmente pericolosi, anche in riferimento al porto delle armi.

Le funzioni di polizia giudiziaria, quelle ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale restano esercitati dal personale che svolge servizio nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Regolamenti, organici e dispositivi di protezione

L’articolo 5 impone la revisione del contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per l’informazione tra i diversi livelli di governo e il coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali. I regolamenti dovranno individuare:

  • i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale: sistemi di contenzione per bloccare i polsi, giubbotti antitaglio e antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione, videosorveglianza indossabile;
  • i casi di operazioni fuori dall’ambito territoriale di competenza: polizia giudiziaria in flagranza, missioni di collegamento o rappresentanza, soccorso per calamità, ausilio ad altri corpi, con comunicazione al prefetto;
  • i requisiti minimi di ammissione ai concorsi pubblici di reclutamento;
  • la dotazione organica complessiva e per singola qualifica, commisurata ad abitanti, flussi stagionali, estensione e morfologia del territorio e caratteristiche socio-economiche delle comunità.

Armi, formazione e copertura finanziaria

L’articolo 3 disciplina anche l’armamento individuale e di reparto, individuato tra armi comuni da sparo e armi a impulsi elettrici, gli strumenti di autodifesa, l’addestramento e il porto delle armi senza licenza per ragioni di servizio. È previsto il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi, con accesso al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L’articolo 4 detta i principi generali su formazione e aggiornamento professionale, salva la potestà legislativa regionale; l’articolo 6 copre gli oneri assistenziali e infortunistici con le risorse dell’articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imponendo la neutralità finanziaria per il resto. L’articolo 7 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per comuni, province e città metropolitane si apre una finestra di dodici mesi in cui la disciplina dei corpi, dalle qualifiche di polizia giudiziaria alle dotazioni di protezione, sarà riscritta per decreto legislativo: è lì che si deciderà l’assetto operativo della polizia locale dei prossimi anni.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 243 del 19 ottobre 2026, Legge 16 ottobre 2026, n. 187, «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale» (26G00204).