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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 05 Nov 2026 · 12 vistas

Patate, aiuti al 70% per giovani agricoltori e investimenti nelle organizzazioni

Por FactBox Admin

Patate, aiuti al 70% per giovani agricoltori e investimenti nelle organizzazioni

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste porta fino al 70% la percentuale di aiuto per gli investimenti delle organizzazioni di produttori di patate e per l’adesione dei giovani agricoltori. Lo stabilisce il decreto 7 ottobre 2026 firmato dal ministro Lollobrigida, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 258 del 5 novembre 2026, con riferimento ufficiale 26A05738. Il provvedimento modifica il decreto 27 settembre 2023, n. 525708, che disciplina i fondi di esercizio e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nel settore delle patate.

Il decreto interviene sulle «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall’intervento settoriale “patate” del Piano strategico della PAC (PSP)». La motivazione dichiarata è l’adeguamento della normativa nazionale alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/1739 e dal regolamento delegato (UE) 2026/177. L’intesa è stata acquisita in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° ottobre 2026, e il testo è stato registrato dalla Corte dei conti il 22 ottobre 2026.

Il punto di partenza è la scelta, compiuta in sede di PSP, di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate. Su quel margine si muovono ora le nuove percentuali di sostegno.

Dal 50 al 60 per cento: i sette casi ammessi

All’allegato I, Capitolo 3, secondo capoverso, l’aiuto sale dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta per un programma operativo, o parte di esso, quando ricorre almeno una di queste condizioni:

  • le organizzazioni di produttori transnazionali attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi dell’art. 46, lettere b), e) e f);
  • una o più organizzazioni di produttori o associazioni sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
  • il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848;
  • il programma è attuato per la prima volta dall’organizzazione riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • l’organizzazione opera in una delle regioni ultraperiferiche;
  • il programma comprende gli interventi connessi agli obiettivi dell’art. 46, lettere d), e), f), i) e j);
  • il programma è attuato per la prima volta da un’organizzazione nata dalla fusione di due o più organizzazioni riconosciute.

Il tetto del 70 per cento

La nuova lettera dell’allegato I introduce la quota del 70% per la spesa connessa agli obiettivi dell’art. 46, lettere a), b) o c), a due condizioni: che la spesa riguardi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione riconosciuta, e che tali investimenti siano realizzati presso i loro locali, nel primo programma operativo o nei tre anni successivi all’adesione.

Il 70% è riconosciuto anche in conformità all’art. 52, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, ai programmi operativi colpiti in un dato anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi accertate da provvedimenti nazionali o regionali. In questo caso l’aumento spetta solo se le perdite superano la soglia minima del 30% della produzione media annua delle tre annate precedenti, oppure di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo il valore più alto e quello più basso. Per ottenere la maggiorazione le organizzazioni devono presentare specifica richiesta alla regione.

Nuove definizioni, flessibilità e fondi di mutualizzazione

All’art. 1 del decreto 2023 sono aggiunte le definizioni di «giovane agricoltore», persona fisica in possesso delle condizioni previste dalla sezione 4.1.5 del PSP, e di «nuovo agricoltore», con riferimento alla sezione 4.1.6. Il nuovo comma 9-bis dell’art. 7 consente alle organizzazioni, in casi eccezionali e documentati, di attuare gli interventi della modifica in corso d’anno prima della domanda formale, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione alla regione, per le necessità legate al generalizzato aumento dei prezzi.

Sul fronte dei fondi di mutualizzazione, il Capitolo 26 dell’allegato I ammette al sostegno le spese amministrative di costituzione ripartite su un triennio, i contributi annuali, i versamenti finalizzati alla ricostituzione del fondo dopo le compensazioni ai soci e il capitale iniziale. Il sostegno resta limitato ai costi non elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2022/126. Le modifiche alle lettere c), d) e h) si applicano dal 1° gennaio 2027.

Risorse e controlli

Le misure sono concesse nei limiti delle risorse del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Per le imprese agricole associate, l’effetto pratico è un doppio canale di accesso al sostegno maggiorato: l’investimento del giovane o nuovo agricoltore che entra per la prima volta in un’organizzazione e la compensazione delle annate segnate da eventi climatici o fitosanitari. La finestra dei tre anni dall’adesione rende la tempistica dell’ingresso nella compagine sociale decisiva quanto il piano di investimento.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 258 del 5 novembre 2026, decreto 7 ottobre 2026 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riferimento 26A05738.