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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 10 Oct 2026 · 12 vistas

Motori per droni: autorizzazione preventiva per Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan

Por FactBox Admin

Motori per droni: autorizzazione preventiva per Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha sottoposto ad autorizzazione preventiva l’esportazione di motori a scoppio destinati al settore dell’aviazione e della relativa componentistica verso Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan. Il decreto del 1° settembre 2026, firmato dal ministro Antonio Tajani, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2026, con la referenza ufficiale 26A05300. La misura nasce per contrastare il rischio che la componentistica italiana venga riesportata verso la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia e finisca nei veicoli aerei senza pilota impiegati nell’aggressione contro l’Ucraina.

Il provvedimento attua l’articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, che disciplina il controllo dell’esportazione di prodotti a duplice uso e delle operazioni relative a materiali proliferanti. Non si tratta di una novità assoluta: il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 10 luglio 2023 aveva già introdotto l’autorizzazione preventiva per gli stessi motori e componenti con destinazione finale Armenia, Iran, Kazakhstan o Kirghizistan. Il nuovo testo restringe l’ambito geografico e proroga l’obbligo, dopo che l’Autorità nazionale UAMA, con nota n. 0147648 del 7 agosto 2026, ha effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo e nei dieci giorni lavorativi successivi non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni interpellate.

Che cosa viene sottoposto ad autorizzazione

L’articolo 1, comma 1, del decreto individua due categorie di prodotti per le quali l’esportazione, la fornitura di servizi di intermediazione e l’assistenza tecnica richiedono un’autorizzazione preventiva quando la destinazione finale è l’Armenia, il Kazakhstan o il Kirghizistan:

  • motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla, cioè i motori a scoppio, utilizzabili nel settore dell’aviazione;
  • parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui sopra.

Per «settore dell’aviazione» il decreto intende un perimetro ampio: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (UAV), elicotteri, autogiri, aerei ibridi e modelli radio-controllati. Il testo motiva la scelta rilevando che questi motori e le loro parti non compaiono nella lista dei prodotti a duplice uso dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, pur potendo servire alla costruzione di droni predisposti per uso militare.

La procedura per gli esportatori e i controlli in dogana

Prima di effettuare le operazioni, l’esportatore deve presentare domanda di autorizzazione all’Autorità nazionale UAMA, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 221 del 2017 e dell’articolo 9 dello stesso decreto. Le disposizioni producono effetto dal giorno successivo all’adozione e restano in vigore per tre anni. Sul fronte dei controlli, l’articolo 2, comma 2, stabilisce che per i prodotti pervenuti in dogana dopo il 10 luglio 2026 e privi dell’autorizzazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non procede allo svincolo e invita l’esportatore a presentare domanda. Il decreto è comunicato alle amministrazioni che compongono il Comitato consultivo di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea.

Perché tre Paesi e non più l’Iran

Il restringimento dell’elenco rispetto al 2023 si spiega con due considerazioni contenute nelle premesse. Da un lato, Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan fanno parte dell’Unione doganale eurasiatica, che comprende anche la Federazione Russa e la Bielorussia: la componentistica esportata verso questi Paesi presenta quindi rischi di riesportazione e di inserimento in prodotti militari in violazione dell’embargo sugli armamenti. Dall’altro, l’esportazione verso l’Iran dei medesimi motori e componenti è ormai vietata dal regolamento (UE) n. 2023/1529 e non può essere effettuata neanche con autorizzazione governativa, salvo le deroghe previste dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento stesso. Il quadro sanzionatorio di riferimento comprende anche i regolamenti (UE) n. 833/2014 e n. 765/2006, oltre alla direttiva 2009/43/CE e alla lista dei materiali di armamento di cui al decreto del Ministro della difesa 30 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 131 del 9 giugno 2025.

L’impatto per le imprese

La misura riguarda direttamente le aziende aeronautiche e della componentistica che intrattengono rapporti commerciali con i tre Paesi dell’Asia centrale e del Caucaso: per loro l’export diventa subordinato a un’autorizzazione governativa, con un orizzonte di tre anni. Il decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è firmato a Roma il 1° settembre 2026.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2026 — decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° settembre 2026, «Nuove misure di controllo all’esportazione verso determinati Paesi terzi, di taluni motori a scoppio e relative parti destinati al settore dell’aviazione» (26A05300).