Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 28 Oct 2026 · 6 vistas
La Corte costituzionale estende l'indennizzo per i licenziamenti nelle piccole imprese
Por FactBox Admin

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, rimuovendo il requisito dimensionale che impediva ai dipendenti delle imprese con meno di quindici addetti di accedere alle maggiorazioni dell’indennità per licenziamento senza giusta causa. La decisione, sentenza n. 174 del 2026, è stata depositata in cancelleria il 22 ottobre 2026 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale n. 43 del 28 ottobre 2026.
La pronuncia nasce da un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 febbraio 2026 (reg. ord. n. 39 del 2026). Il caso riguardava una lavoratrice assunta a tempo indeterminato e part time dal 1° novembre 2003 come assistente sanitaria di uno studio dentistico e licenziata per asserita giusta causa il 4 luglio 2024, presso un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti.
Il giudice rimettente riteneva che la forbice tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto fosse priva di reale capacità compensativa e deterrente: nel caso concreto l’indennizzo avrebbe oscillato tra circa 3.600 e circa 8.600 euro.
Cosa ha stabilito il dispositivo
La Corte non ha abolito il tetto delle sei mensilità, come invece richiesto dal rimettente: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 «limitatamente alle parole “», se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”». L’intervento è quindi di natura meramente ablativa.
L’effetto è che l’ultimo periodo della stessa disposizione — che consente di maggiorare la misura massima dell’indennità — ora opera a prescindere dalle dimensioni dell’impresa:
- fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni;
- fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
La Corte ha respinto la soluzione sostitutiva prospettata dal rimettente — portare il massimo a 12 mensilità combinando l’art. 8 con il meccanismo di dimezzamento dell’art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 e con il tetto di 24 mensilità dell’art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 — perché avrebbe creato un nuovo precetto e non un rimedio già desumibile dal sistema.
I parametri violati e i precedenti
La sentenza accoglie tutte le censure, riprendendo i principi della sentenza n. 194 del 2018 e della sentenza n. 118 del 2025, che aveva eliminato il tetto di sei mensilità previsto per i «nuovi assunti» delle piccole imprese. I parametri evocati:
- art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, per irragionevolezza e disparità di trattamento;
- art. 4, primo comma, sul diritto al lavoro;
- art. 35, primo comma, sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme;
- art. 41, secondo comma, su libertà e dignità umana;
- art. 117, primo comma, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
Hanno depositato opinioni scritte, ammesse con decreto presidenziale del 29 aprile 2026, l’Associazione Comma2 - Lavoro è dignità e la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL). Nessuna parte del giudizio principale si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Chi ne beneficia e con quali limiti
La platea è circoscritta: il regime dell’art. 8 riguarda i rapporti instaurati prima del 7 marzo 2015 e la Corte lo definisce espressamente «a esaurimento». Per i lavoratori assunti dopo quella data nelle imprese minori resta il regime dell’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, come inciso dalla sentenza n. 118 del 2025, con indennizzo tra 3 e 18 mensilità.
La decisione è stata assunta dalla Corte composta dal presidente Giovanni Amoroso, con la giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi e il direttore della cancelleria Roberto Milana.
Per i lettori l’impatto è concreto ma temporalmente delimitato: chi è stato licenziato senza giusta causa da una piccola impresa e ha maturato almeno dieci anni di anzianità potrà vedersi riconoscere un indennizzo superiore alla soglia delle sei mensilità, con un massimo che arriva a quattordici mensilità per chi supera i venti anni di servizio. Resta invece ferma la necessità che sia il giudice, caso per caso, a graduare l’importo secondo i criteri dell’art. 8, tra cui il numero dei dipendenti occupati continua a operare come elemento di valutazione e non più come sbarramento.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2026, sentenza n. 174 del 2026 (decisione 6 luglio 2026, deposito 22 ottobre 2026).