Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 07 Oct 2026 · 17 vistas
La Corte costituzionale dichiara illegittimo il trattamento sanitario obbligatorio senza difensore
Por FactBox Admin

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica. La pronuncia, la sentenza n. 157 del 2026, è stata depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2026 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 40 del 7 ottobre 2026.
Il giudizio è stato promosso in via incidentale dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026, nel procedimento vertente tra L. C. e il Comune di Empoli. Il parametro evocato è l’art. 24 della Costituzione. La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 6 luglio 2026; il collegio era presieduto da Giovanni Amoroso, con Stefano Petitti giudice relatore e redattore.
Il caso da cui nasce il giudizio
Il ricorrente, affetto da disturbo schizofrenico, era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera, convalidato dal giudice tutelare il 7 novembre 2025 e prorogato il 13 novembre 2025. Nel corso dell’audizione davanti al giudice tutelare aveva dichiarato: «Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei avvocati», indicandone specificamente i nomi. Secondo il rimettente non risulta che l’istanza sia stata presa in considerazione.
Il Tribunale di Firenze aveva chiesto l’introduzione della sola difesa tecnica facoltativa. La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma in termini più ampi, perché la semplice facoltà di nominare un difensore di fiducia avrebbe prodotto due effetti distorsivi:
- sarebbe esercitabile in concreto soltanto da chi conserva un grado sufficiente di lucidità, poiché il trattamento coattivo investe persone in condizioni cliniche molto diverse;
- finirebbe per discriminare in base al tipo di patologia mentale e alla condizione economica e sociale, lasciando senza tutela proprio le persone più vulnerabili.
Cosa deve prevedere ora il procedimento
La Corte ha indicato l’integrazione necessaria dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978:
- avviso alla persona destinataria, al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale, della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- in caso di mancata nomina, assistenza di un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
- avviso tempestivo al difensore, che può partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida;
- notifica al difensore del decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale;
- garanzie analoghe in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.
Precedenti, interventi e invito al legislatore
La decisione si colloca dopo la sentenza n. 76 del 2025, che aveva già imposto la comunicazione dell’ordinanza sindacale, l’audizione del paziente prima della convalida e la notifica del decreto. La Corte richiama inoltre la sentenza n. 222 del 2004, sul diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di privazione della libertà personale per disagio psichico.
Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S., i cui interventi sono stati dichiarati inammissibili con ordinanza n. 112 del 2026. Hanno depositato opinioni scritte, ammesse con decreto presidenziale del 5 maggio 2026, l’Associazione radicale diritti alla follia, il Comitato dei cittadini per i diritti umani Onlus (CCDU) e l’associazione L’altro diritto ODV con il centro interuniversitario ADIR. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.
La Corte riconosce l’aggravio organizzativo che la difesa tecnica obbligatoria può comportare e rivolge un invito al legislatore a rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la nomina di un curatore speciale e la previsione di soggetti con funzioni di interlocuzione e mediazione, per favorire percorsi di assistenza consensuali.
Per i lettori, la sentenza cambia il modo in cui si svolge la convalida di un TSO: da ora il giudice tutelare deve assicurare un avvocato a chi subisce un ricovero coattivo, a prescindere dalla sua capacità di chiederlo o di permetterselo. La decisione tocca direttamente i diritti fondamentali dei pazienti psichiatrici e chiama il Parlamento a riscrivere una disciplina ferma al 1978.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 40 del 7 ottobre 2026, Sentenza n. 157 del 2026 (depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2026).