Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 14 Oct 2026 · 7 vistas
La Consulta annulla l'insindacabilità delle dichiarazioni di Sgarbi su Facebook
Por FactBox Admin

La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi, all’epoca deputato, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, e ha annullato la deliberazione adottata dall’Assemblea l'8 maggio 2024. La decisione è contenuta nella sentenza n. 165/2026, decisa il 10 giugno 2026 e depositata in cancelleria il 9 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale, n. 41 del 14 ottobre 2026.
Il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Ancona
Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, con ordinanza-ricorso depositata il 23 gennaio 2026 e iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025. L’ammissibilità era stata dichiarata con ordinanza n. 176 del 2025; Alex Marini, all’epoca consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha spiegato intervento ad adiuvandum, ammesso con ordinanza n. 99 del 2026.
La vicenda processuale risale alla sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021, che aveva respinto la domanda risarcitoria di Sgarbi contro Marini per le critiche alla sua nomina a Presidente del MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, disposta con delibera della Giunta provinciale di Trento del 12 aprile 2019, n. 509, e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale di Marini per le dichiarazioni diffamatorie contenute nel post.
Le parole del post e il nesso funzionale mancante
La Consulta ha escluso che le dichiarazioni fossero coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel post i consiglieri provinciali critici della nomina venivano qualificati come «inetti», «depensanti», «pagati 6 mila euro al mese per dire castronerie» e «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza».
Secondo la sentenza manca il legame con l’esercizio del mandato parlamentare:
- non risulta alcun atto parlamentare di Sgarbi temporalmente contestuale e di contenuto corrispondente al post;
- gli atti richiamati dalla difesa della Camera (atti ispettivi, proposte di legge, interventi in assemblea e commissioni) riguardano genericamente il conferimento di incarichi di vertice in istituti culturali, artistici e scientifici;
- il richiamo al parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) si iscrive nella vicenda individuale del parlamentare;
- le espressioni usate non sono improntate al rispetto della dignità dei destinatari, che non sono parlamentari.
Il perimetro dell’insindacabilità secondo la Consulta
La sentenza ricostruisce la giurisprudenza costituzionale in materia, richiamando tra le altre le sentenze n. 104 del 2024, n. 193 e n. 194 del 2024, n. 19 del 2026, n. 10 del 2000, n. 379 del 1996 e n. 115 del 2014, oltre alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia.
Restano fuori dal perimetro dell’insindacabilità:
- gli insulti e i meri comportamenti materiali;
- l’affermazione di fatti oggettivamente falsi o non suffragati da elementi fattuali e lesivi della reputazione altrui;
- le dichiarazioni che, invece di contribuire alla qualità del dibattito pubblico, ne determinano lo scadimento.
La Corte ha precisato che resta estranea al giudizio ogni valutazione sul rapporto tra diritto di critica politica e tutela dell’onore, demandata al giudice comune.
Un quadro più ampio e l’impatto della pronuncia
Nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale è pubblicata la sentenza n. 169/2026, che ha annullato i provvedimenti del Tribunale di Matera adottati nel procedimento penale a carico di Saverio De Bonis, senatore all’epoca dei fatti. Le due pronunce confermano la centralità del controllo della Consulta sui confini dell’art. 68 della Costituzione.
La sentenza è stata decisa dalla Corte costituzionale presieduta da Giovanni Amoroso, con Antonella Sciarrone Alibrandi giudice relatrice e Igor Di Bernardini cancelliere. Per i lettori l’effetto è duplice: il processo civile davanti alla Corte d’appello di Ancona potrà riprendere, e l’insindacabilità parlamentare non potrà più essere estesa a repliche che restano sul piano della difesa di un interesse personale, senza un contributo argomentato al dibattito pubblico.
Corte costituzionale, sentenza n. 165/2026, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale, n. 41 del 14 ottobre 2026.