Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 04 Nov 2026 · 8 vistas
La Consulta ammette il conflitto del Tribunale di Milano sul caso Renzi
Por FactBox Admin

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione monocratica, contro la deliberazione con cui il Senato della Repubblica ha dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Matteo Renzi contenute nel libro «Il Mostro». La pronuncia è l’Ordinanza n. 178, deliberata in camera di consiglio il 5 ottobre 2026, depositata in cancelleria il 29 ottobre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 44 del 4 novembre 2026, con la classificazione «Ordinanza 5 - 29 ottobre 2026». Con l’ammissione del ricorso si apre la fase di merito davanti alla Consulta.
Il conflitto nasce da un procedimento civile: la dott.ssa C. F.V.B., magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, ha proposto domanda risarcitoria nei confronti del senatore Matteo Renzi e di Mondadori spa per le dichiarazioni contenute nell’edizione aggiornata del libro, ritenute lesive dell’onore e della reputazione. Il Senato della Repubblica, con deliberazione del 30 luglio 2025 (data indicata nel testo dell’ordinanza), approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12-A), ha qualificato quelle frasi come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale di Milano ha depositato il ricorso il 9 aprile 2026; l’atto è iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2026, fase di ammissibilità. Secondo il ricorrente, la delibera impedisce al giudice «di esercitare la propria funzione giurisdizionale con esiti diversi dalla declaratoria di esenzione da responsabilità» o dalla proposizione del conflitto stesso.
I requisiti soggettivo e oggettivo
In questa fase la Corte è chiamata a decidere, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, restando impregiudicata ogni ulteriore questione.
La Corte riconosce la legittimazione attiva del Tribunale di Milano, organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, e la legittimazione passiva del Senato, competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ordinanza n. 176 del 2025). Sul piano oggettivo, ritiene esistente la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla propria competenza, per la lamentata lesione della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Nesso funzionale e precedenti europei
Il nucleo della contestazione è l’assenza del nesso funzionale: le dichiarazioni rese extra moenia non corrisponderebbero a nessuna delle opinioni espresse intra moenia dal senatore e richiamate nella proposta della Giunta. Da qui, secondo il ricorrente, «una illegittima interferenza del Parlamento nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria».
A sostegno, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla sproporzione tra garanzia della libertà d’opinione del parlamentare e diritto dei terzi di adire il giudice:
- CGIL e Cofferati contro Italia, 24 febbraio 2009;
- Patrono, Cascini e Stefanelli contro Italia, 20 aprile 2006;
- De Jorio contro Italia, 3 giugno 2004.
Notifiche, termini e composizione
Il dispositivo dell’Ordinanza n. 178 dispone:
- immediata comunicazione della decisione, da parte della cancelleria, al Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile;
- notificazione del ricorso e dell’ordinanza, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica in persona del suo Presidente e alla Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla comunicazione;
- deposito con prova dell’avvenuta notifica nella cancelleria della Corte entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 26, comma 3, delle Norme integrative.
Il coinvolgimento della Camera dei deputati è disposto per l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento (ex plurimis, ordinanze n. 94 del 2026, n. 168 e n. 133 del 2025, n. 179 del 2023). La decisione è firmata dal Presidente Giovanni Amoroso e dal redattore Filippo Patroni Griffi, con Roberto Milana direttore della Cancelleria; il collegio comprende quindici giudici, da Francesco Viganò a Francesco Saverio Marini.
L’ammissione del ricorso non anticipa l’esito: la Consulta dovrà ora stabilire se la delibera del Senato abbia effettivamente invaso la sfera della giurisdizione. Per i lettori il punto è concreto: si torna a decidere dove finisce l’immunità per le opinioni del parlamentare e dove inizia il diritto di un terzo, in questo caso un magistrato, di ottenere tutela davanti al giudice ordinario.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale — Corte costituzionale, n. 44 del 4 novembre 2026, Ordinanza n. 178 (5-29 ottobre 2026), pagg. 1-2.