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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 08 Oct 2026 · 11 vistas

La Commissione europea impone dazi provvisori sulla carta termica cinese

Por FactBox Admin

La Commissione europea impone dazi provvisori sulla carta termica cinese

La Commissione europea ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese, con aliquote del 28,8 % e del 70,5 %. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914, adottato a Bruxelles il 5 agosto 2026 e firmato dalla presidente Ursula von der Leyen, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 2ª Serie speciale n. 79 dell'8 ottobre 2026, con il riferimento 26CE2456.

L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 7 novembre 2025 con l’avviso C/2025/5911, dopo la denuncia presentata il 24 settembre 2025 dalla European Thermal Paper Association (ETPA) e dai suoi membri, produttori di carta termica leggera. La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l’articolo 15. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/313 del 6 febbraio 2026 la Commissione aveva già disposto la registrazione delle importazioni, ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva.

Il prodotto e i codici doganali

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la carta termica leggera (LWTP), definita come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo uguale o superiore a 50 kg e diametro uguale o superiore a 40 cm. Le caratteristiche rilevanti sono:

  • con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati;
  • con uno strato termosensibile fisico o chimico su uno o entrambi i lati;
  • con o senza rivestimento superficiale.

La classificazione avviene con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20). L’uso principale è nei punti vendita (POS), per esempio nelle ricevute rilasciate nel commercio al dettaglio.

Importazioni cinesi e pregiudizio

Il periodo dell’inchiesta va dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025; il periodo in esame dal 1 gennaio 2022. Secondo i dati Eurostat:

  • volume delle importazioni dalla RPC: da 2.865 tonnellate nel 2022 a 14.983 nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 423 %;
  • quota di mercato cinese: dall'1,4 % all'8,2 %;
  • prezzo medio all’importazione: da 2.244 a 1.500 EUR/tonnellata, in calo del 33 %;
  • margine medio ponderato di undercutting: 10,4 %.

Nello stesso arco di tempo il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %, da 202.716 a 183.413 tonnellate, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno sono scese del 21 % e la redditività è precipitata dal 15,2 % all'1,9 %. La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e ha accertato un nesso di causalità con le importazioni sovvenzionate cinesi.

Aliquote, garanzie e scadenze

Il dazio provvisorio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:

  • Guandong Guanhao High-Tech Co.: 28,8 %, codice addizionale TARIC 88FO;
  • tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese: 70,5 %, codice addizionale TARIC 8999.

L’aliquota individuale si applica solo se accompagnata da una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’impresa esportatrice. L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le autorità doganali degli Stati membri sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni. Le parti interessate hanno 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore per presentare osservazioni scritte e 5 giorni per chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore.

Interesse dell’Unione e prossimi passi

Nessun importatore indipendente e nessun utilizzatore si è manifestato né ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha comunque valutato gli interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori, concludendo che non esistono fondati motivi di interesse dell’Unione contrari all’istituzione delle misure. Le risultanze relative ai dazi provvisori sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva del procedimento.

Per gli importatori e per l’industria grafica italiana il regolamento è direttamente applicabile: chi acquista carta termica leggera cinese deve fare i conti con la garanzia doganale e con un’aliquota residuale del 70,5 %, mentre la fase definitiva dell’inchiesta deciderà l’assetto stabile delle misure.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 2ª Serie speciale n. 79 dell'8 ottobre 2026 — Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese (26CE2456).