Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 06 Oct 2026 · 21 vistas
Imballaggi compostabili obbligatori: in vigore la legge 173 di conversione
Por FactBox Admin

La Legge 5 ottobre 2026, n. 173 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 e introduce l’obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio messe per la prima volta sul mercato nazionale. Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2026, con riferimento ufficiale 26G00193, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Il decreto-legge era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 182 del 7 agosto 2026 ed era entrato in vigore l'8 agosto 2026; la legge di conversione è stata promulgata dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmata dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, con il visto del Guardasigilli Nordio. La legge inserisce nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo articolo 226-quinquies, che impone che gli imballaggi interessati siano certificati come biodegradabili e compostabili da organismi accreditati, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Gli imballaggi soggetti all’obbligo
- Imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
- Imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.
- Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero.
- Imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo, come descritti nella classificazione ATECO 2025, per prenotazione individuale e smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Restano fuori dagli obblighi gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture con requisito medio di cura individuale, come ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali. La legge di conversione ha aggiunto, per gli imballaggi flessibili del settore ricettivo, la condizione che sia certificata la biodegradabilità e compostabilità del prodotto contenuto.
L’esenzione per frutta e verdura fresca preconfezionata
Il nuovo comma 2-bis, introdotto dalla conversione, sospende l’obbligo, nelle more degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, per gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
- frutta: drupacee (ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, susine), bacche e piccoli frutti (uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli), frutti con buccia (kiwi, frutti della passione, fichi, fichi d’India, pitaya, avocado), pomacee (pere e mele mature per il consumo) e cachi;
- ortaggi: ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili, brassicacee, ortaggi da frutto, leguminose da orto, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a fusto, ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.
Sanzioni e decorrenza
La conversione aggiunge all’articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il comma 4-quinquies: la violazione degli obblighi, anche mediante dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se il valore degli imballaggi supera il 10 per cento del fatturato del trasgressore. La sanzione non si applica all’operatore economico che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, salvo che conoscesse la non conformità o che questa fosse evidente; il comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030. Resta fermo il divieto per i prodotti di plastica monouso di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, e non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per l’industria del packaging, la distribuzione e il settore alberghiero e della ristorazione la legge fissa un nuovo standard di conformità, con certificazioni UNI EN 13432 e sanzioni che scattano dal 2030; per i consumatori cambia la composizione di vaschette, vasetti e confezioni monouso, mentre frutta e verdura fresca preconfezionata resta per ora esclusa dall’obbligo.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2026 — Legge 5 ottobre 2026, n. 173 (26G00193).