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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 15 Oct 2026 · 10 vistas

Il decreto legislativo 184 recepisce la direttiva europea sull'accesso unico ESAP

Por FactBox Admin

Il decreto legislativo 184 recepisce la direttiva europea sull'accesso unico ESAP

Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184 recepisce la direttiva (UE) 2023/2864 e adegua l’ordinamento nazionale ai regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869, che istituiscono il punto di accesso unico europeo (ESAP). Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2026, a pagina 1, con il riferimento ufficiale 26G00202. Firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, fissa al 2028 e al 2030 l’entrata in funzione degli obblighi di trasmissione per banche, assicurazioni, società quotate e fondi pensione.

Dieci articoli per allineare l’Italia all’ESAP

Il testo dà attuazione all’articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024. La preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri è del 2 luglio 2026, quella definitiva del 16 settembre 2026; il decreto è proposto dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti e dal Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti, di concerto con i Ministri degli affari esteri Tajani e della giustizia Nordio, che firma anche come Guardasigilli.

Il decreto interviene su un blocco ampio di fonti: il testo unico bancario, il testo unico dell’intermediazione finanziaria, il codice delle assicurazioni private, la disciplina delle forme pensionistiche complementari, la legge sulla cartolarizzazione dei crediti e le norme su revisione legale e rendicontazione di sostenibilità.

Le tre scadenze

  • 10 luglio 2026: la Consob diventa organismo di raccolta per le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 236/2012 e dal regolamento (UE) n. 2017/1129.
  • 10 gennaio 2028: scattano gli obblighi per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, per i gestori di OICVM e per le sanzioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
  • 10 gennaio 2030: decorre il termine generale per banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, revisori legali e per la gran parte delle comunicazioni sanzionatorie.

Chi trasmette e chi raccoglie

I soggetti obbligati devono inviare le informazioni in un formato per dati estraibili, corredate di metadati che indicano denominazione, identificativo della persona giuridica, dimensioni, settore di attività e presenza di dati personali. Gli organismi di raccolta designati sono:

  • la Banca d’Italia, per i soggetti vigilati e i compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione;
  • la Consob, per emittenti, imprese di investimento e gestori di mercato;
  • l’IVASS, per il settore assicurativo e della distribuzione;
  • la COVIP, per fondi pensione e forme pensionistiche complementari;
  • il Ministero dell’economia e delle finanze, per la revisione legale;
  • il registro delle imprese presso le Camere di commercio, per le imprese non quotate;
  • l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

L’articolo 8 prevede che la designazione degli organismi di raccolta sia notificata all’ESMA entro il 9 gennaio 2028 o il 9 gennaio 2030, secondo i termini della direttiva. L’articolo 9 impone a ogni persona giuridica soggetta all’obbligo di trasmissione di ottenere preventivamente l’identificativo della persona giuridica previsto dal regolamento (UE) 2023/2859.

Nessun onere aggiuntivo

L’articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i lettori il cambiamento è concreto: dal 2028 e dal 2030 le informazioni finanziarie e di sostenibilità di banche, assicurazioni e società quotate saranno consultabili in un unico punto di accesso europeo, in formato leggibile dalle macchine e con metadati standardizzati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2026, pag. 1 — Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184 (26G00202).