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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 28 Oct 2026 · 6 vistas

Il decreto 197 riscrive le regole su emissioni industriali e allevamenti

Por FactBox Admin

Il decreto 197 riscrive le regole su emissioni industriali e allevamenti

Il Governo ha riscritto la disciplina italiana sulle emissioni industriali con il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1785 e modifica il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il testo, emanato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del ministro per gli affari europei Tommaso Foti e del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 251 del 28 ottobre 2026, con il riferimento 26G00213. Le nuove norme riguardano le imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale e, per la prima volta in un titolo dedicato, gli allevamenti di pollame e suini.

Il provvedimento attua la delega della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) e chiude un iter avviato con la delibera preliminare del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026, proseguito con il parere della Conferenza unificata del 10 settembre 2026 e concluso con la deliberazione dell’esecutivo del 24 settembre 2026. La direttiva recepita, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 24 aprile 2024, modifica la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE sulle discariche. Il decreto consta di 45 articoli e si chiude con la clausola di invarianza finanziaria.

La Commissione istruttoria: 23 esperti e cinque integrazioni

L’articolo 5 riscrive l’articolo 8-bis del testo unico e ridisegna la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-IPPC, chiamata a fornire supporto scientifico al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e a esprimere un parere istruttorio conclusivo su ciascuna domanda.

  • Composizione di 23 esperti del settore pubblico e privato, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  • Presidente individuato tra gli esperti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
  • Integrazione, entro tre mesi, con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero della salute esperti in interazioni tra ambiente e salute.
  • Incarico di quattro anni, rinnovabile una sola volta, con nomina senza concorso ma con determinazione motivata e rispetto dell’equilibrio di genere.
  • Compenso erogato per il 50 per cento all’avvio dell’istruttoria e per il restante 50 per cento dopo il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.
  • Facoltà per regione, provincia e comune competenti di designare un proprio esperto entro quindici giorni dall’avvio del procedimento.

Autorizzazioni digitali entro il 2035 e regime di registrazione

Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 9 impone all’autorità competente di digitalizzare e telematizzare la presentazione delle istanze, la conduzione dei procedimenti, l’emanazione dei provvedimenti e la gestione delle autorizzazioni, garantendo il pieno sviluppo dei sistemi elettronici entro il 31 dicembre 2035, anche per i grandi impianti di combustione non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e avvalendosi dei servizi del SUAP. Lo stesso termine è fissato dall’articolo 30 per le procedure elettroniche nel settore degli inceneritori.

Accanto all’autorizzazione compare la registrazione, definita come procedura alternativa che abilita il gestore a esercire l’installazione dopo una comunicazione con cui assume impegni conformi ai requisiti. Il titolo III-ter stabilisce che nessuna installazione per allevamenti sia gestita senza autorizzazione o registrazione, e le regioni devono definire le relative procedure; i decreti ministeriali potranno inoltre fissare requisiti generali validi in luogo delle prescrizioni della singola autorizzazione.

Allevamenti: soglie in unità di bestiame e piano di trasformazione

Il nuovo allegato VIII-bis individua le attività zootecniche soggette alle regole:

  • allevamento di suini da 350 UBA;
  • allevamento di sole galline ovaiole da 300 UBA, o di altro pollame da 280 UBA;
  • allevamento di qualsiasi combinazione di suini e pollame da 380 UBA, con esclusione dei regimi biologici e dei pascoli sotto 2 UBA per ettaro.

Nelle more delle procedure regionali restano comunque soggetti ad autorizzazione integrata ambientale gli allevamenti intensivi con più di 40.000 posti per il pollame, più di 2.000 posti per suini da produzione oltre 30 kg e più di 750 posti per scrofe. Ogni gestore deve dotarsi di un sistema di gestione ambientale entro il 1° luglio 2030, con audit almeno triennale, e di un piano di trasformazione indicativo entro il 30 giugno 2030, la cui conformità va valutata entro il 30 giugno 2031.

Il regime transitorio prevede l’applicazione delle nuove disposizioni per gli allevamenti da 600 UBA dopo quattro anni dall’entrata in vigore delle norme operative europee, da 400 UBA dopo cinque anni e per tutti gli altri dopo sei. Le deroghe concesse prima del 1° luglio 2026 restano valide fino alla nuova valutazione, da effettuarsi al più tardi entro il 1° luglio 2030; fino all’aggiornamento dei decreti sulle tariffe istruttorie, queste ultime sono aumentate del 20 per cento.

Controlli, sanzioni e risarcimento del danno

Il decreto rafforza la garanzia della conformità: in caso di violazione persistente che metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull’ambiente l’autorità competente sospende l’esercizio, e per i servizi pubblici essenziali, compreso il servizio idrico integrato, deve tener conto dei rischi derivanti dall’interruzione. Il nuovo articolo 33-bis riconosce alle persone danneggiate il diritto al risarcimento per danno alla salute causato da violazioni delle condizioni autorizzative, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Sono inoltre abrogati l’allegato X alla parte seconda, l’articolo 10 del regolamento di cui al D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e alcune disposizioni del 2008 in materia di semplificazione.

Per i lettori interessati, l’impatto è duplice: le imprese devono adeguare autorizzazioni, sistemi di gestione ambientale e piani di trasformazione entro scadenze scaglionate fino al 2036, mentre regioni, province e comuni sono chiamati a riorganizzare istruttorie, tariffe e controlli. Il decreto destina 300.000 euro annui a decorrere dal 2026 alle attività di scambio informativo e dichiara l’assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 251 del 28 ottobre 2026 — decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 (26G00213).