Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 02 Oct 2026 · 23 vistas
Idroelettrico in Valle d'Aosta: nuove regole per concessioni, canoni e durata
Por FactBox Admin

La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste potrà dettare da sola le regole delle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Il Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 229 del 2 ottobre 2026 con il codice 26G00187, attua lo Statuto speciale valdostano e rinvia a una legge regionale, da approvare entro dodici mesi, la disciplina di assegnazione, canoni e durata delle concessioni.
Il provvedimento è emanato dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmato da Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, da Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, e da Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; visto del Guardasigilli Nordio.
L’iter è quello previsto dall’articolo 48-bis dello Statuto: proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026, parere del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste espresso il 20 maggio 2026 e deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026. Il decreto si fonda sugli articoli 2, 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Durata fino a quarant’anni e nuove modalità di assegnazione
- La durata massima delle concessioni è di quarant’anni, estendibile di ulteriori dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento.
- La Regione può assegnare le concessioni a operatori economici tramite gare a evidenza pubblica, a società a capitale misto pubblico-privato con socio privato scelto con gara, mediante forme di partenariato pubblico-privato o a società a totale controllo pubblico (in house), con motivazione qualificata sulle ragioni del mancato ricorso alle altre modalità.
- La legge regionale fisserà requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, criteri di ammissione e assegnazione, valorizzazione del demanio idrico e valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali.
Canoni, energia gratuita e clausole sociali
- Il canone è determinato dalla legge regionale tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti.
- I concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per servizi pubblici e categorie di utenti stabiliti dalla Regione.
- Sono previste clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente.
- Gli eventuali indennizzi sono posti a carico del concessionario subentrante.
Beni, indennizzi e arbitrato
- Alla scadenza, in caso di decadenza o rinuncia, le opere di raccolta, adduzione e regolazione, le condotte e i canali di scarico in regolare funzionamento passano senza compenso in proprietà della Regione.
- Al concessionario che ha eseguito investimenti autorizzati spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
- La Regione può immettersi in possesso di edifici, macchinari e impianti corrispondendo un prezzo pari al valore al momento dell’immissione, escludendo la valutazione del reddito ricavabile.
- In mancanza di accordo la stima è demandata a un collegio arbitrale di tre membri: uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- La Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.
Rapporto con ARERA e invarianza finanziaria
- La Regione è previamente consultata sugli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati agli esercenti dei servizi di pubblica utilità operanti in territorio regionale; le modalità sono definite con un protocollo di intesa.
- L’articolo 5 prevede l’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e lo svolgimento delle procedure di assegnazione nell’ambito del bilancio regionale.
- Nelle note pubblicate con il decreto si richiama l’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che fissa al trentesimo anno successivo all’entrata in vigore della disposizione la scadenza delle concessioni rilasciate all’ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche.
Il nuovo quadro sposta in capo alla Regione le leve su durata, canoni e riassegnazione degli impianti, con effetti diretti sui grandi operatori idroelettrici, sugli enti locali e sui tempi di definizione delle gare: la portata concreta dipenderà dalla legge regionale da approvare entro dodici mesi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 229 del 2 ottobre 2026 — Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172, «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di concessioni di derivazione d’acqua» (26G00187).