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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 21 Oct 2026 · 1 vistas

Gioco, la Corte costituzionale riduce la soglia minima delle sanzioni pubblicitarie

Por FactBox Admin

Gioco, la Corte costituzionale riduce la soglia minima delle sanzioni pubblicitarie

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (il cosiddetto decreto Dignità), convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96: la soglia minima di 50.000 euro per ogni violazione del divieto di pubblicità del gioco non è più inderogabile. La decisione, sentenza n. 172, è stata depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2026 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale n. 42 del 21 ottobre 2026. Il dispositivo ammette un importo inferiore quando il minimo risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente, alla sua personalità e alle sue condizioni economiche.

Il comma 1 dell’art. 9 del decreto Dignità vieta qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro e di gioco d’azzardo, nonché le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. I destinatari del divieto sono tre: il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Il comma 2 punisce l’inosservanza con una sanzione pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità — percentuale originariamente fissata al 5 per cento e poi elevata in sede di conversione — e «in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000». L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è l’autorità competente per la contestazione e l’irrogazione.

Il giudizio è stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, con ordinanza del 29 luglio 2025 (reg. ord. n. 18 del 2026), nel procedimento tra A. C. e l’AGCOM. La sentenza è stata decisa l'8 luglio 2026, con Giovanni Amoroso presidente e Antonella Sciarrone Alibrandi redattrice.

Il caso da cui nasce il giudizio

L’AGCOM aveva sanzionato il ricorrente per aver pubblicato video promozionali di giochi e scommesse online tramite due canali YouTube e un canale Twitch, applicando il cumulo giuridico per ciascun canale. I numeri della vicenda, richiamati nella sentenza:

  • sanzione complessiva di 157.000 euro, così articolata: 55.000 euro per il canale Twitch e 51.000 euro per ciascuno dei due canali YouTube;
  • ricorrente di 28 anni, aiuto magazziniere con retribuzione mensile di circa 1.300 euro, estraneo a logiche imprenditoriali;
  • ricavi di circa 1.000 euro dal canale Twitch e nessun ricavo dai canali YouTube;
  • canali seguiti da 64, 2.010 e 2.504 follower, con 53, 202 e 112 visualizzazioni.

Il TAR Lazio aveva chiesto una pronuncia ablativa limitata alla sola soglia minima, sostenendo che il criterio proporzionale del 20 per cento sarebbe rimasto applicabile senza lacune normative.

Perché la soglia minima è stata ridotta

La Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, riconoscendo natura punitiva alla sanzione e applicando il principio di proporzionalità anche alle sanzioni amministrative punitive, sulla scia delle sentenze n. 112 del 2019, n. 95 del 2022 e n. 108 del 2026. Da tale principio discendono due corollari: l’individualizzazione della sanzione e la considerazione delle condizioni economiche del trasgressore.

La Corte ha però respinto la strada indicata dal TAR Lazio: una pronuncia meramente ablativa avrebbe prodotto, nei casi di ricavi esigui o nulli, sanzioni irrisorie o pari a zero, con «insostenibili vuoti di tutela» rispetto alla salute e agli altri beni protetti, come già rilevato nella sentenza n. 185 del 2021. Il rimedio scelto è invece la modulazione verso il basso del minimo, utilizzando i criteri dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui la stessa disposizione rinvia e che l’AGCOM già impiega per innalzare l’importo.

La prassi AGCOM e le sanzioni alle piattaforme

La sentenza documenta come, in concreto, la soglia minima abbia prevalso sul criterio proporzionale: alla maggior parte delle condotte accertate non corrisponde un valore superiore a 250.000 euro, cioè tale da collocare il 20 per cento sopra i 50.000 euro. Le sanzioni più elevate sono arrivate dal cumulo del minimo per un alto numero di violazioni:

  • Google Ireland Limited: 2.250.000 euro (delibera 317/23/CONS);
  • Twitch Interactive Germany: 900.000 euro (delibera 318/23/CONS).

La Corte cita anche i dati della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2025: entrate in diminuzione dello 0,7 per cento nonostante una raccolta lorda cresciuta del 4,8 per cento rispetto all’anno precedente.

Cosa cambia per editori, società sportive e inserzionisti

Il divieto del comma 1 resta integralmente in vigore, così come il meccanismo sanzionatorio nel suo complesso: cambia solo la rigidità del minimo. Restano assorbite le ulteriori questioni e resta ferma la discrezionalità del legislatore nel ridisegnare il meccanismo. Il quadro convive con il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che ha riordinato il settore dei giochi e il cui art. 24 rinvia a successivi interventi l’individuazione delle norme abrogate, prevedendo che fino a quel momento «alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni». L’AGCOM, rilevata la coesistenza delle due discipline, ha avviato una consultazione pubblica con la delibera n. 85/26/CONS per integrare le Linee guida del 18 aprile 2019.

Per gli operatori il punto pratico è la fine dell’automatismo: chi riceve una contestazione per una sponsorizzazione o una pubblicità di gioco può ora ottenere un importo inferiore ai 50.000 euro, ma solo dimostrando la manifesta sproporzione rispetto alla gravità del fatto, all’opera svolta, alla personalità e alle condizioni economiche. Il criterio del 20 per cento del valore resta il parametro di riferimento, mentre la deterrenza del minimo viene conservata come regola generale.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale – Corte costituzionale, n. 42 del 21 ottobre 2026, sentenza n. 172 (8 luglio – 20 ottobre 2026).