Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 17 Oct 2026 · 5 vistas
Emilia-Romagna: la legge 5/2026 individua le aree idonee per le rinnovabili
Por FactBox Admin

La Regione Emilia-Romagna ha individuato con la legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, compresi accumuli elettrochimici ed elettrolizzatori. Il testo, approvato dall’Assemblea legislativa regionale e firmato dal presidente De Pascale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 135 del 29 maggio 2026 ed è riprodotto nella Gazzetta Ufficiale 3ª Serie speciale n. 40 del 17 ottobre 2026, con referenza 26R00184. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino regionale.
La norma dà attuazione agli articoli 2, 3, 11-bis, 11-ter e 11-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in applicazione dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 5 agosto 2022, n. 118. L’obiettivo fissato è di 6,3 gigawatt incrementali rispetto al dato al 31 dicembre 2020 della tabella 1 dell’allegato C-bis del medesimo decreto, con un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 gigawatt, privilegiando capannoni industriali, parcheggi e ambiti già urbanizzati.
Le nuove aree idonee
Oltre alle aree già previste dalla normativa statale, l’art. 3 considera idonee:
- le aree entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- le aree entro 50 metri da data center e impianti del Servizio Idrico Integrato, ai soli fini dell’autoconsumo;
- le aree degli interporti e quelle del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali;
- le cave ripristinate e le rotatorie stradali, nel rispetto del Codice della Strada;
- le aree per biogas e biometano classificate come ambiti specializzati per attività produttive e quelle in cui è accertata la risorsa geotermica;
- le aree nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale, per l’autoconsumo e l’elettrificazione delle banchine.
L’individuazione di un’area come idonea non attribuisce il diritto all’installazione, ma determina l’applicabilità delle semplificazioni amministrative dell’art. 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.
I tetti sul suolo agricolo
L’art. 4 pone un limite complessivo dell'1,5 per cento della superficie agricola utilizzata regionale, calcolata sull’anno 2020, e un tetto del 2,5 per cento della SAU comunale, derogabile in aumento con delibera comunale. Il computo della superficie occupata varia per tecnologia: per il fotovoltaico a terra è l’intera area recintata, per l’agrivoltaico il 30 per cento della superficie interessata, per l’eolico la proiezione al suolo dell’area di spazzamento del rotore più la viabilità di servizio.
Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione del raggiungimento delle soglie, le nuove istanze sono dichiarate improcedibili, con salvezza delle procedure in corso e di quelle intestate a comunità energetiche rinnovabili.
Le soglie per fotovoltaico, agrivoltaico ed eolico
- Fotovoltaico a terra: innalzamento del 30 per cento della soglia di potenza soggetta a Procedura Abilitativa Semplificata, se almeno il 50 per cento dell’energia è destinata all’autoconsumo o a contratti di fornitura di durata non inferiore a cinque anni.
- Agrivoltaico: continuità dell’attività agricola garantita se la produzione lorda vendibile effettiva non scende sotto l'80 per cento di quella standard, con verifica triennale e piano di rientro in caso di perdita.
- Eolico: produzione minima di 2.300 ore equivalenti all’anno, con rilevazione anemometrica o LiDAR entro un chilometro dal sito per almeno un anno; ammesse un’unica pala fino a 60 kilowatt e installazioni in autoconsumo fino a 200 kilowatt.
- Impianti flottanti: fino all'80 per cento della superficie libera dello specchio d’acqua, con fascia libera di almeno dieci metri dalla sponda e divieto dove la profondità è pari o inferiore a tre metri.
Monitoraggio, sanzioni e Tavolo regionale
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve definire il sistema di mappatura delle aree idonee, il monitoraggio semestrale della SAU e le linee guida su compensazioni e inserimento paesaggistico. Il proponente deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa per rimozione e ripristino, estesa almeno tre anni dopo la dismissione.
L’art. 18 istituisce il Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete, con rappresentanti della Regione, dei gestori di trasmissione e distribuzione, dell’ANCI regionale, dell’UPI regionale e della Città Metropolitana di Bologna; il Tavolo non ha funzioni autorizzative. L’art. 21 abroga le deliberazioni dell’Assemblea legislativa 28/2010, 51/2011 e 125/2023, salvo le previsioni sulle colture di pregio.
Per imprese e territori l’effetto è duplice: la mappa regionale dice dove si costruisce con semplificazioni, mentre i tetti sulla SAU e le soglie di producibilità restringono i margini nelle aree agricole, con verifica triennale dei requisiti agrivoltaici e sanzioni comunali per frazionamenti fraudolenti o abbandono colturale.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie speciale n. 40 del 17 ottobre 2026 — legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (26R00184).