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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 14 Oct 2026 · 6 vistas

Edilizia scolastica, termine inderogabile al 29 ottobre 2027 per completare i lavori

Por FactBox Admin

Edilizia scolastica, termine inderogabile al 29 ottobre 2027 per completare i lavori

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fissato al 29 ottobre 2027 il termine inderogabile per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i residui dei mutui BEI. Lo prevede il decreto ministeriale del 10 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 239 del 14 ottobre 2026, con il riferimento ufficiale 26A05351. Il mancato rispetto del termine è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il provvedimento è firmato dal Ministro Giuseppe Valditara ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 29 settembre 2026 (reg. n. 1914). Interviene sulla linea di finanziamento dei cosiddetti Mutui BEI 2015-2016, attivata dall’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che consente alle regioni di stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per ristrutturare, mettere in sicurezza ed efficientare gli edifici scolastici pubblici.

I residui dei mutui BEI e il nuovo termine

Il decreto del 16 giugno 2025, n. 116, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, aveva autorizzato le regioni a utilizzare i residui contributi pluriennali per un importo pari a 463.920.912,37 euro, mediante la stipula di nuovi mutui destinati agli interventi di edilizia scolastica già autorizzati. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 8106, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il nuovo termine è strettamente correlato alle tempistiche dei contratti di mutuo:

  • prima erogazione effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. il 27 maggio 2026;
  • ultima richiesta di erogazione presentabile il 2 novembre 2027, con valuta di erogazione il 25 novembre successivo;
  • termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale fissato inderogabilmente al 29 ottobre 2027.

Regioni ed enti locali davanti alla scadenza

La ricognizione avviata dalla direzione competente del Ministero a partire da ottobre 2022 aveva accertato che, a fronte del precedente termine del 15 ottobre 2021, numerosi interventi non erano stati ultimati o conclusi finanziariamente. Le difficoltà segnalate dagli enti beneficiari sono ricondotte a due fattori: la situazione pandemica e, successivamente, il contesto geopolitico internazionale.

In attuazione del decreto n. 116 del 2025, tutte le regioni hanno stipulato i nuovi contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti S.p.a., fatta eccezione per il Molise, la cui mancata stipula è dipesa, secondo il decreto, unicamente da valutazioni di opportunità dell’ente. Per la gestione amministrativa degli interventi continuano ad applicarsi le Linee guida Mutui BEI (2015-2016), già vigenti per i precedenti contratti e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.

Cosa cambia per le scuole e gli studenti

Il decreto chiude la stagione delle proroghe che avevano caratterizzato questa linea di finanziamento: il termine era già stato spostato dal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021 con il decreto 12 giugno 2020, n. 34. Ora la scadenza è unica e non derogabile, e il ritardo produce un effetto finanziario diretto sulla regione inadempiente.

  • destinatari degli interventi: immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, alloggi e residenze per studenti universitari;
  • tipologie ammesse: ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, costruzione di nuovi edifici e palestre scolastiche;
  • conseguenza del ritardo: revoca del finanziamento concesso.

Per le comunità scolastiche la scadenza del 2027 significa che i cantieri ancora aperti devono chiudersi entro poco più di un anno, con la rendicontazione finale da presentare entro la stessa data. Il rispetto del termine condiziona non solo la chiusura contabile degli interventi, ma anche la possibilità di consegnare agli studenti edifici più sicuri ed efficienti, senza che le risorse già stanziate tornino disponibili per altri usi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 239 del 14 ottobre 2026 — Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 10 settembre 2026, «Individuazione del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto 12 giugno 2025, prot. 116 del 16 giugno 2025», riferimento 26A05351.