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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 08 Oct 2026 · 13 vistas

Decreto legge 177 su ambiente e clima: 11 milioni ai comuni

Por FactBox Admin

Decreto legge 177 su ambiente e clima: 11 milioni ai comuni

Il Governo ha emanato il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 234 dell'8 ottobre 2026, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche» (26G00199). Il testo è firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. È entrato in vigore il 9 ottobre 2026 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il provvedimento, adottato dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026, si articola in sei articoli e interviene su quattro fronti: istruttorie ambientali, eventi climatici imprevedibili, economia circolare e bonifiche. Il preambolo richiama, tra le altre fonti, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, e il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, in materia di Terra dei fuochi. La scelta è motivata dalla «straordinaria necessità e urgenza» di fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche e di assicurare l’effettiva attuazione degli interventi di bonifica.

Istruttorie ambientali e autorizzazioni integrate

L’articolo 1 modifica la parte seconda del decreto legislativo 152/2006:

  • all’articolo 8, comma 2-bis, sono inserite le «verifiche di assoggettabilità a VIA»;
  • all’articolo 25, comma 2-ter, la copertura dei costi è fissata, dal 2026, nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sui proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1;
  • per le istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica su rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali è autorizzata una spesa di 500.000 euro per il 2027.

Il fondo da 11 milioni per i comuni

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima», con 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Il fondo finanzia investimenti dei comuni per eventi che non danno luogo a emergenze ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), correlati a:

  • crisi del ciclo dei rifiuti;
  • conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
  • fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
  • ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni, definirà istanza, criteri di valutazione, erogazione e rendicontazione. Il tetto è di 1 milione di euro per singolo evento; la revoca è disposta se, entro centottanta giorni, il comune non ha assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti. I comuni possono avvalersi di società in house, con oneri coperti entro l’1 per cento del finanziamento.

Economia circolare e terre e rocce da scavo

L’articolo 4 interviene sulla parte quarta del decreto legislativo 152/2006:

  • nuovo articolo 185-ter: per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto (codici 17.05.04 o 17.05.03*) i limiti di deposito salgono a 4.000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi;
  • riutilizzo diretto nei cantieri puntuali, fino a 20 metri cubi, anche senza preventiva caratterizzazione ambientale;
  • obblighi di trasparenza e astensione per conflitti di interesse negli organi di amministrazione di organizzazioni e consorzi;
  • sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile in impianti autorizzati alle operazioni R1: non è modifica sostanziale ai fini delle autorizzazioni integrate ambientali se non aumenta la capacità produttiva e rispetta i valori limite, con comunicazione all’autorità competente e termine di quarantacinque giorni;
  • proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 del termine dell’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • i produttori di bottiglie per bevande comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi i quantitativi immessi sul mercato e di plastica riciclata.

Bonifiche e Terra dei fuochi

L’articolo 5 modifica la disciplina delle bonifiche. L’ordinanza dell’articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 è adottata entro centocinquanta giorni; in caso di inerzia la regione assegna alla provincia un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente, adotta essa stessa l’ordinanza con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Gli allegati sulla bonifica sono integrati con i criteri di caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Per l’area «Terra dei fuochi», le risorse della quota della Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino a 200 milioni di euro, al risanamento e alla bonifica da parte del Commissario unico. Il fondo è incrementato di 10 milioni di euro per il 2026, 10,9 milioni per il 2027 e 9,7 milioni per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030; per la struttura del Commissario è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Il decreto incide direttamente su comuni e imprese: i primi accedono a un fondo dedicato agli eventi climatici imprevedibili, con un tetto di un milione di euro per evento; le seconde operano in un quadro semplificato su terre e rocce da scavo, CSS-combustibile e autorizzazioni integrate ambientali. Il testo è ora all’esame delle Camere per la conversione in legge.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 234 dell'8 ottobre 2026 — Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 (26G00199).