Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 26 Oct 2026 · 5 vistas
Conversione del decreto imprese in crisi: garanzie ambientali più flessibili
Por FactBox Admin

La Legge 23 ottobre 2026, n. 196 (26G00212) ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 249 del 26 ottobre 2026. Il testo coordinato con la legge di conversione (26A05664) è pubblicato nella stessa Gazzetta, a pagina 27. Il cambio è già nel titolo: non più «misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale», ma di «imprese in stato di insolvenza».
Il decreto-legge era apparso nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 28 agosto 2026, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La legge è stata promulgata il 23 ottobre 2026 dal Presidente della Repubblica Mattarella, con il visto del guardasigilli Nordio.
Il cuore del provvedimento è una sola lettera dell’articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il codice dell’ambiente che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La conversione interviene su un punto economicamente sensibile: chi gestisce un impianto deve prestare garanzie finanziarie, e l’onere può bloccare l’attività di un complesso aziendale già in procedura concorsuale.
Garanzie pretese solo all’avvio dell’impianto
La nuova lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie richieste «devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto». Per la gestione della discarica, anche nella fase successiva alla chiusura, le garanzie vanno prestate secondo l’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il testo coordinato fissa un divieto senza eccezioni: nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della garanzia finanziaria.
Cancellato il requisito dell’impianto strategico
L’allegato con le modifiche approvate in sede di conversione sopprime, nel capoverso g), le parole «che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».
Caduta quella clausola, l’agevolazione non resta riservata ai siti dichiarati strategici. Conseguentemente la rubrica dell’articolo 1 diventa «Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza» e nel titolo del decreto le parole «di impianti di interesse strategico nazionale» sono sostituite da «di imprese in stato di insolvenza».
Amministrazione straordinaria, garanzie anno per anno
Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le garanzie possono essere prestate per il periodo della procedura e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale.
- Su base annuale, con durata comunque non inferiore a un anno, anche se l’autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato è più lungo.
- La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il periodo di efficacia, senza ulteriori previsioni contrattuali sui periodi successivi o sulle modalità di escussione.
- Il vincolo ambientale resta fermo: senza garanzia non si esercita la discarica.
L’iter in quattro passaggi
- Senato della Repubblica, atto n. 2023, assegnato alla Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura) il 31 agosto 2026, esaminato in Aula il 6 ottobre e approvato il 7 ottobre 2026.
- Camera dei deputati, atto n. 3131, assegnato alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 7 ottobre 2026, esaminato il 13 e 14 ottobre e approvato definitivamente il 20 ottobre 2026.
- Promulgazione il 23 ottobre 2026; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2026.
- Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; le modifiche della conversione hanno efficacia dal giorno successivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Per gli stabilimenti industriali in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti di trattamento e discariche il cambiamento è concreto: le garanzie non vanno più commisurate all’intera durata dell’autorizzazione, ma possono essere rinnovate annualmente fino alla vendita del complesso aziendale, evitando che un requisito finanziario pluriennale interrompa l’esercizio e la continuità produttiva. Resta intatto l’obbligo di copertura per la chiusura e la post-chiusura della discarica, che nessuna conversione può eliminare.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 249 del 26 ottobre 2026 — Legge 23 ottobre 2026, n. 196 (26G00212), pag. 2, e testo coordinato del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 con la legge di conversione (26A05664), pag. 27.