Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 15 Oct 2026 · 9 vistas
Contributo ai comuni di frontiera: il Ministero dell'Economia fissa i criteri
Por FactBox Admin

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 17 settembre 2026 che disciplina termini e modalità di determinazione del contributo statale ai comuni italiani di frontiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2026, pag. 38, con riferimento ufficiale 26A05401. Il provvedimento, firmato dal ministro Giorgetti, è stato registrato dalla Corte dei conti il 6 ottobre 2026 (reg. n. 1228).
La cornice normativa
Il decreto attua l’art. 10, comma 5, della legge 13 giugno 2023, n. 83, che ratifica l’accordo tra Italia e Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. L’art. 9 dell’accordo prevede, fino all’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, il versamento da parte dei Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese di una quota pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle retribuzioni dei frontalieri italiani, come compensazione delle spese sostenute dai comuni di residenza.
- Art. 10, commi 1 e 2, legge n. 83/2023: contributo statale ai comuni di frontiera durante il periodo transitorio e garanzia dello stesso livello di finanziamento dopo.
- Art. 10, comma 3: istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Art. 10, comma 6: possibilità di impiegare le somme in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento.
- Art. 1, comma 99, legge 30 dicembre 2024, n. 207: estensione di una quota del contributo anche ai comuni indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
- Art. 3, comma 2, decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162: interpretazione autentica dell’art. 10, comma 5, della legge n. 83/2023.
Chi riceve il contributo
Il contributo è limitato ai comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, elencati nell’allegato B dell’atto di procedura amichevole tra Svizzera e Italia concluso il 22 dicembre 2023. La rilevazione del frontalierato si basa sui dati comunicati dalle autorità cantonali e su quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 113/2024. Non è dovuto alcun contributo per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo.
Calcolo e ripartizione
L’importo disponibile sul fondo viene diviso per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati, ottenendo una quota pro capite che, moltiplicata per i frontalieri di ciascun territorio, determina la quota complessiva trasferita alle regioni e alla provincia.
- Piemonte, Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano: attribuzione alle unioni di comuni e, in misura analoga, ai comuni di frontiera non ricadenti nelle unioni.
- Lombardia: attribuzione ai comuni di frontiera in cui i frontalieri rappresentano almeno il 4 per cento della popolazione residente (comuni sopra i 15.000 abitanti) o almeno il 3 per cento (comuni sotto i 15.000 abitanti), secondo i dati ISTAT pubblicati ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Quota residua in Lombardia: alla Regione Lombardia, che può destinarla alle comunità montane o alle province.
Impiego delle somme e pareri
Le somme devono finanziare opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per l’edilizia abitativa e i trasporti pubblici, privilegiando gli interventi di interesse di più comuni. Fino al 50 per cento può essere impiegato in parte corrente, prioritariamente per compensare gli effetti socio-economici di crisi aziendali esistenti nel territorio.
Hanno espresso parere favorevole:
- Regione Lombardia, deliberazione n. XII/6643 del 3 agosto 2026;
- Regione Piemonte, deliberazione n. 7-2969/2026/XII del 7 agosto 2026;
- Regione Valle d’Aosta, deliberazione n. 896 del 7 agosto 2026;
- Provincia autonoma di Bolzano, deliberazione n. 661 del 28 agosto 2026.
Il decreto rende operativo il meccanismo di compensazione previsto dall’accordo italo-svizzero: per i comuni di confine significa criteri di riparto espliciti e risorse trasferite tramite regioni e provincia, mentre per i lavoratori frontalieri e le loro comunità l’effetto atteso è il finanziamento di alloggi e trasporti pubblici, oltre alla possibilità di coprire con la quota corrente parte degli oneri sociali legati alle crisi aziendali locali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2026, pag. 38 — Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 settembre 2026, «Termini e modalità per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera» (26A05401).