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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 24 Oct 2026 · 6 vistas

Anti-SLAPP, pubblicato il decreto 194: rigetto anticipato delle cause intimidatorie

Por FactBox Admin

Anti-SLAPP, pubblicato il decreto 194: rigetto anticipato delle cause intimidatorie

Il Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 248 del 24 ottobre 2026, e recepisce la direttiva (UE) 2024/1069 contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. Il testo introduce il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, la condanna alle spese e la pubblicazione della sentenza. È firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti e del Ministro della giustizia Nordio, di concerto con Tajani e Giorgetti, con referenza (26G00210).

La delega nasce dall’articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026 e quella definitiva del 2 ottobre 2026. La direttiva recepita è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 aprile 2024, Serie L.

Un rimedio limitato al civile transfrontaliero

L’articolo 3 circoscrive l’ambito: si applica alle questioni in materia civile e commerciale, comprese le domande riconvenzionali e i procedimenti cautelari, proposte contro persone fisiche o giuridiche «in ragione della loro partecipazione pubblica» e con implicazioni transfrontaliere. Restano fuori:

  • la materia penale, fiscale, doganale e amministrativa;
  • la responsabilità dello Stato per azioni o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri;
  • l’arbitrato e l’azione civile nel processo penale.

La platea non è definita per categoria professionale ma per attività: l’articolo 2 protegge chi esercita libertà di espressione e informazione, libertà delle arti e delle scienze, libertà di riunione e associazione su questioni di interesse pubblico. Tra gli ambiti elencati figurano i diritti fondamentali, la salute, la sicurezza, l’ambiente e il clima, le attività delle figure di rilievo pubblico e le accuse di corruzione o frode.

Il rigetto anticipato e i termini

Il cuore del decreto è l’istanza di rigetto anticipato dell’articolo 6, che il convenuto deposita entro i termini di costituzione previsti dagli articoli 166 o 281-undecies del codice di procedura civile; in caso di domanda riconvenzionale il termine è di trenta giorni dalla notificazione. L’istanza va notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito e deve esporre i motivi della manifesta infondatezza. La controparte replica con memoria entro trenta giorni e il giudice fissa l’udienza entro i successivi trenta.

L’articolo 2, comma 2, elenca gli indici di abusività:

  • la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, incluso l’eccessivo valore della controversia;
  • la pendenza di una pluralità di procedimenti con le stesse o analoghe domande;
  • la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, anche in casi connessi;
  • l’uso in mala fede di tattiche processuali, come il rinvio, la scelta opportunistica del foro o l’abbandono della causa in fase avanzata.

Associazioni in giudizio, spese e sentenze straniere

L’articolo 5 consente ad associazioni, sindacati e altri enti collettivi che tutelano i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica di intervenire a sostegno del convenuto, con comparsa depositata almeno venti giorni prima dell’udienza e notificata entro i cinque successivi; l’intervento richiede il consenso del convenuto, revocabile fino alla rimessione in decisione.

Sul fronte delle conseguenze, l’articolo 13 rinvia agli articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile e prevede che, accertato il carattere abusivo, il giudice condanni anche d’ufficio la parte soccombente al risarcimento ai sensi dell’articolo 96, terzo comma; può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 120. L’articolo 10 permette al giudice di imporre una cauzione a copertura delle spese, mentre l’articolo 14 apre l’azione risarcitoria a chi, residente o domiciliato in Italia, sia stato citato davanti a un organo di un paese terzo.

Il decreto si applica ai soli procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore (articolo 17) e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (articolo 18). Il Ministero della giustizia pubblicherà con cadenza biennale le sentenze definitive e trasmetterà ogni anno alla Commissione europea i dati aggregati sui procedimenti avviati. Per chi scrive, documenta o protesta su temi di interesse pubblico, il cambio pratico è la possibilità di chiudere in anticipo una causa intimidatoria e di recuperare le spese.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 248 del 24 ottobre 2026 — Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194 (26G00210).