Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 20 Oct 2026 · 7 vistas
Prove elettroniche: sanzioni fino a 1,2 milioni per gli ordini europei
Por FactBox Admin

Il Governo ha chiuso l’adeguamento italiano al regolamento europeo sulle prove elettroniche: il Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 188 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 244 del 20 ottobre 2026, con il riferimento 26G00205. Il testo, emanato dal Presidente della Repubblica Mattarella, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola gli obblighi sugli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali. La fascia più alta arriva a 1,2 milioni di euro, con un tetto alternativo pari al 2 per cento del fatturato mondiale del prestatore di servizi.
Il decreto completa il quadro avviato con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2026, n. 11, e dà attuazione al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2023, n. L 191, che disciplina gli ordini europei di produzione (EPOC) e gli ordini europei di conservazione (EPOC-PR). Sullo sfondo opera anche la direttiva (UE) 2023/1544, sulle norme armonizzate per la designazione degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali. La base della delega è l’articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024.
L’iter è stato lungo: deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2025, parere del Garante per la protezione dei dati personali del 28 maggio 2026, pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nuova deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ed emanazione l'8 ottobre 2026. Il decreto porta le firme di Meloni, Foti, Nordio, Piantedosi, Tajani, Crosetto e Giorgetti, con il visto di Nordio come Guardasigilli.
Sei fasce di sanzione, da 10.000 a 1,2 milioni
L’articolo 3 costruisce una scala proporzionata al tipo di obbligo violato:
- da 25.000 a 100.000 euro per gli obblighi di trasmissione dell’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento;
- da 10.000 a 50.000 euro per gli obblighi di informazione e comunicazione dell’articolo 10, paragrafi 5, 6, 7 e 8;
- da 100.000 a 1.000.000 di euro per gli obblighi di conservazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2;
- da 10.000 a 50.000 euro per gli obblighi di informazione e comunicazione dell’articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7;
- da 500.000 a 1.000.000 di euro per i doveri dell’articolo 13, paragrafo 4;
- da 600.000 a 1.200.000 euro per l’inottemperanza dell’articolo 16, paragrafo 10.
Il tetto del 2 per cento del fatturato mondiale
Quando concorrono due o più circostanze aggravanti, o il fatto è di particolare gravità, e la condotta ha impedito definitivamente l’acquisizione dei dati oggetto dell’ordine di produzione o ha causato la perdita definitiva dei dati dell’ordine di conservazione, si applica una sanzione fino al 2 per cento del fatturato mondiale del prestatore di servizi nell’ultimo esercizio chiuso, se superiore al massimo della fascia. La quantificazione tiene conto di natura, gravità e durata della violazione, carattere doloso o colposo, precedenti violazioni, condizioni patrimoniali ed economiche, cooperazione con le autorità, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, natura e dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato e grado di colpa.
Chi irroga la sanzione e come si contesta
Le sanzioni sono applicate dal giudice per le indagini preliminari individuato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica quando questi è autorità di esecuzione. Il procedimento prevede:
- contestazione specifica del fatto, con 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti;
- notifica della contestazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dall’autorità di esecuzione;
- ordinanza motivata con ingiunzione di pagamento, oppure ordinanza di archiviazione;
- pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con versamento al fondo dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- opposizione entro 30 giorni davanti al tribunale del capoluogo del distretto in cui è stabilito lo stabilimento designato o risiede il rappresentante legale, con decisione monocratica e ricorso in Cassazione solo per violazione di legge.
Ricorsi contro gli ordini e copertura finanziaria
L’articolo 4 riconosce alla persona i cui dati sono stati acquisiti il diritto di ricorrere contro l’ordine europeo di produzione, anche per contestarne legittimità, necessità e proporzionalità: se l’ordine è emesso o convalidato dal giudice si applicano gli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale; se è emesso o convalidato dal pubblico ministero il ricorso va presentato entro 10 giorni al giudice per le indagini preliminari, che decide a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale. L’articolo 2 impone che l’informazione all’interessato avvenga secondo l’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e contenga l’avviso della facoltà di ricorso.
Per l’attuazione del capo V del regolamento, l’articolo 5 autorizza una spesa di 1.865.412 euro per il 2026 e di 45.840 euro annui a decorrere dal 2027, in parte coperta con il fondo per il recepimento della normativa europea. L’articolo 6 chiude con la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni.
L’impatto è diretto su tre categorie: magistrati e avvocati, che devono confrontarsi con contestazioni e ricorsi in tempi stretti, e i fornitori di servizi digitali e gli stabilimenti designati, esposti a sanzioni che possono superare il milione di euro e, nei casi più gravi, a una quota del fatturato mondiale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 244 del 20 ottobre 2026 — Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 188 (26G00205).