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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 02 Nov 2026 · 11 vistas

Peste suina africana: zona infetta a Roma e stop ai movimenti di suini

Por FactBox Admin

Peste suina africana: zona infetta a Roma e stop ai movimenti di suini

La Commissione europea ha istituito una zona infetta per la peste suina africana nel Lazio con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 del 1° settembre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale, n. 86 del 2 novembre 2026. Il provvedimento, notificato con il numero C(2026) 6204 e contraddistinto dal codice 26CE2670, impone all’Italia misure di emergenza provvisorie destinate ad applicarsi fino al 30 novembre 2026. Il testo in lingua italiana è il solo facente fede ed è rilevante ai fini del SEE.

Il focolaio di Riano e la cornice normativa

Secondo quanto ricostruito nei considerando, l’Italia ha informato la Commissione europea dopo la conferma, in data 27 agosto 2026, di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nel comune di Riano, nella regione Lazio, in un’area precedentemente indenne da tale malattia. L’autorità competente italiana ha quindi istituito una zona infetta con le misure generali di controllo previste dalla normativa unionale.

La decisione si fonda sull’articolo 259, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e richiama:

  • gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplinano le misure in caso di focolaio di malattia di categoria A in animali selvatici;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana, in particolare l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 6;
  • l’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, relativo alle zone soggette a restrizioni di tipo II.

L’obiettivo dichiarato è duplice: definire la zona infetta a livello dell’Unione, in collaborazione con lo Stato membro, per prevenire inutili perturbazioni degli scambi intraunionali ed evitare che i paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati alle merci italiane. La Commissione motiva l’urgenza con la natura grave e persistente della nuova situazione epidemiologica e con l’accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione.

I confini della zona infetta

L’allegato delimita l’area interessata all’interno della Città metropolitana di Roma Capitale:

  • a sud, il Grande Raccordo Anulare (A90);
  • a ovest, la strada regionale SR 2 bis Via Cassia Veientana e la strada statale SS 2 Via Cassia;
  • a est, via Nomentana (SP 22a), via Sandro Pertini (SP 25b), via Castelchiodato (SP 25a) e l’autostrada A1/E45 Autostrada del Sole;
  • a nord, il confine tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo, nel tratto compreso tra la SS 2 Via Cassia e l’autostrada A1/E45.

Per tutte queste aree il termine ultimo di applicazione indicato in allegato coincide con il 30 novembre 2026.

Blocco dei movimenti e deroga per le carni trattate

Nella zona infetta si applicano le misure speciali di controllo previste per le zone soggette a restrizioni II, cui si aggiungono le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e quelle degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Il punto più rilevante per il comparto suinicolo è il divieto di movimentare partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e verso paesi terzi. È prevista una sola apertura: l’autorità competente può decidere di non applicare il divieto ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nell’area e sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conforme all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Durata, revisione e raccordo con il livello nazionale

La decisione si applica fino al 30 novembre 2026 ed è stata adottata in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, che la riesaminerà nella propria prossima riunione. Il provvedimento è firmato a Bruxelles il 1° settembre 2026 da Olivér Várhelyi, membro della Commissione.

Sul piano interno il dispositivo si innesta nel lavoro del Commissario straordinario alla peste suina africana, che ha già adottato l’ordinanza n. 4/2026 e i piani strategici operativi per i subcluster Piemonte-Liguria e Toscana-Emilia-Romagna, quest’ultimo allegato all’ordinanza n. 7/2026 del 10 agosto 2026.

Per allevatori, macelli e operatori logistici del quadrante nord di Roma il calendario è ora vincolante: fino al 30 novembre qualsiasi partita di suini o di prodotti derivati che esca dall’area delimitata non può essere destinata a un altro Stato membro o a un paese terzo, salvo il trattamento di riduzione dei rischi sulle carni. La scadenza del 30 novembre non è prorogabile automaticamente: il mantenimento, la modifica o la rimozione della zona infetta dipenderanno dalla revisione del comitato permanente e dall’evoluzione epidemiologica.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale — Unione europea, n. 86 del 2 novembre 2026. Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1° settembre 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (C(2026) 6204; 26CE2670).