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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 16 Sep 2026 · 16 vistas

Occupazione abusiva, il Tribunale di Roma interroga la Consulta sull'esimente

Por FactBox Admin

Occupazione abusiva, il Tribunale di Roma interroga la Consulta sull'esimente

La Corte costituzionale dovrà stabilire se la causa di non punibilità prevista per chi occupa abusivamente un immobile destinato a domicilio altrui e poi collabora con l’autorità rilasciandolo possa applicarsi anche al reato di invasione di terreni o edifici. A sollevare la questione è il Tribunale di Roma, Sezione IX Penale, con ordinanza del 17 giugno 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale – Corte costituzionale, n. 37 del 16 settembre 2026, ordinanza n. 133. Il giudice Mario Erminio Malagnino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 633 del codice penale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Il procedimento riguarda M. M., raggiunta da un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma il 31 ottobre 2024 per il reato di cui agli artt. 633-639-bis del codice penale, per aver invaso arbitrariamente un immobile di proprietà dell’ATER. Dopo l’opposizione, il decreto di citazione a giudizio è dell’11 febbraio 2026; all’udienza del 19 maggio 2026 la difesa ha chiesto l’applicazione dell’esimente, allegando l’ampia collaborazione dell’imputata e il rilascio volontario dell’immobile a richiesta degli operanti di polizia locale, documentati dalla c.n.r. del 9 febbraio 2024 e dal verbale di accesso e sgombero. Il pubblico ministero ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza.

La norma e il rapporto di specialità

L’art. 634-bis del codice penale, di recentissima introduzione con il decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025, convertito nella legge n. 80 del 9 giugno 2025, punisce chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro del proprietario o di chi lo detiene legittimamente. Il terzo comma prevede la causa di non punibilità per chi collabora con l’autorità e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio.

Secondo il Tribunale, la fattispecie è in rapporto di specialità con quella dell’art. 633: il legislatore ha ritagliato dalla generica condotta di occupazione immobiliare una condotta specifica, caratterizzata dall’uso della violenza o della minaccia e dalla destinazione dell’immobile a domicilio altrui. L’art. 633 resterebbe così ridotto a mera condotta residuale.

Pene e conseguenze processuali

  • Art. 634-bis: reclusione da due a sette anni.
  • Art. 633: reclusione da uno a tre anni, oltre a una multa di scarsissimo rilievo.
  • Per la nuova fattispecie sono consentiti l’arresto facoltativo in flagranza e l’applicazione delle più gravi misure cautelari personali.
  • Per la nuova fattispecie è esclusa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’irragionevolezza denunciata

Il giudice ritiene evidente l’irragionevolezza della scelta legislativa di consentire l’esimente alle sole condotte più gravi dell’art. 634-bis, escludendola nelle ipotesi meno gravi e residuali dell’art. 633, con conseguente violazione del principio dettato dall’art. 3 della Costituzione. La rilevanza della decisione nel giudizio di merito è provata dalla richiesta espressa della difesa e dalla documentazione in atti sulla condotta collaborativa dell’imputata.

Con il dispositivo, il Tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio in corso con conseguente sospensione del termine di prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, dispone l’immediata trasmissione degli atti e ordina la notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

La decisione attesa dalla Consulta incide direttamente su proprietari, occupanti e procedure di sgombero: se la questione fosse accolta, anche chi occupa senza violenza né minaccia un immobile altrui potrebbe beneficiare della non punibilità rilasciando spontaneamente l’immobile, con effetti rilevanti sulle strategie difensive e sulla gestione degli sgomberi da parte degli enti proprietari.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale – Corte costituzionale, n. 37 del 16 settembre 2026, ordinanza n. 133 del Tribunale di Roma del 17 giugno 2026 (26C00160).