Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 27 Oct 2026 · 1 vistas
Mef riduce l'accisa sul gasolio: 632,90 euro per mille litri
Por FactBox Admin

Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha ridotto l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante a 632,90 euro per mille litri per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre 2026. La misura è contenuta nel decreto 27 ottobre 2026, recante «Rideterminazione temporanea dell’aliquota d’accisa» (26A05715), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 250 del 27 ottobre 2026. Obiettivo dichiarato del provvedimento è compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro.
Il testo interviene con la rubrica «Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante» e si muove dentro il perimetro tracciato dall’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente di diminuire con decreto ministeriale le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento, al fine di compensare le maggiori entrate Iva dovute alle variazioni del prezzo del greggio. L’aliquota ordinaria richiamata è quella dell’allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i cui prodotti energetici sono assoggettati ad accisa ai sensi dell’art. 21 del medesimo testo unico.
Le condizioni di attivazione e i tempi
Il decreto dà atto che, «con riferimento al periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026», si sono verificate le condizioni previste dall’art. 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007, quelle che appunto rendono possibile l’adozione del provvedimento di riduzione. La finestra di applicazione è quindi fissata per legge in un arco breve e definito.
- Decorrenza dell’aliquota ridotta: 28 ottobre 2026.
- Termine di applicazione: 7 novembre 2026.
- Durata complessiva: undici giorni.
- Ambito: oli da gas o gasolio usato come carburante.
La copertura finanziaria e i firmatari
L’art. 2 chiude il conto: alle minori entrate derivanti dall’art. 1 si provvede, sempre ai sensi dell’art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, con una quota parte pari a 38,7 milioni di euro del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento porta la firma del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 27 ottobre 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, al registro n. 1362.
In termini unitari, 632,90 euro per mille litri corrispondono a poco più di 63 centesimi di accisa per litro di gasolio: è questa la voce su cui il decreto produce l’effetto immediato, prima dell’Iva applicata al prodotto finito.
Il precedente di agosto e la natura temporanea dell’intervento
Non è il primo ritocco dell’anno. La Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2026 aveva già pubblicato un intervento in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto, che rideterminava l’aliquota per il periodo dal 7 al 24 agosto 2026 nella misura di 532,90 euro per mille litri, estendendo il medesimo valore ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti. Il decreto ora in vigore non ripropone quella estensione e si limita agli oli da gas o gasolio usato come carburante.
La struttura stessa dello strumento — decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, validità circoscritta a undici giorni, copertura agganciata al gettito Iva di un singolo mese — conferma che si tratta di un aggiustamento congiunturale e non di una revisione stabile della fiscalità energetica.
Per gli automobilisti e per gli autotrasportatori l’effetto è immediato ma breve: la riduzione si riflette sulla componente fiscale del prezzo alla pompa per tutto il periodo indicato, fino al 7 novembre 2026, dopodiché l’aliquota tornerà a essere determinata secondo i valori ordinari dell’allegato I al testo unico. Per gli operatori della filiera, la finestra di undici giorni rende decisivo l’adeguamento tempestivo dei prezzi praticati e delle comunicazioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente sull’applicazione delle accise.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 250 del 27 ottobre 2026 — decreto 27 ottobre 2026, «Rideterminazione temporanea dell’aliquota d’accisa» (26A05715), pag. 7.