Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 19 Sep 2026 · 4 vistas
Legge 163/2026: un milione di euro per gli uffici giudiziari di Bolzano
Por FactBox Admin

La conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2026: la legge 17 settembre 2026, n. 163 stanzia un milione di euro per il 2026 e sospende i termini dei procedimenti civili e penali di Bolzano fino al 30 settembre 2026. Il provvedimento interviene dopo il crollo parziale dell’immobile che ospita gli uffici giudiziari del capoluogo altoatesino e tocca le cause civili e penali trattate nel distretto.
Dal decreto alla legge: iter e riferimenti ufficiali
Il testo di conversione è pubblicato a pagina 1 della Serie generale con il codice 26G00180; il decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato nella stessa Gazzetta a pagina 19 con il codice 26A04941. Il decreto-legge era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 169 del 23 luglio 2026.
I lavori preparatori:
- Camera dei deputati, atto n. 3043, presentato il 23 luglio 2026 dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, approvato in Aula il 9 settembre 2026;
- Senato della Repubblica, atto n. 2027, approvato definitivamente il 15 settembre 2026;
- legge promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 17 settembre 2026, con il visto del Guardasigilli Nordio.
Le modifiche introdotte in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione; la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La sospensione dei termini processuali
L’articolo 1 del decreto-legge coordinato prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 davanti al tribunale di Bolzano siano rinviate d’ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle già regolarmente tenute. Nello stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano: atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni, durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali.
La sospensione non opera in una serie di casi:
- cause relative ai diritti delle persone minorenni, assegno di mantenimento, alimenti e assegno divorzile;
- procedimenti cautelari, di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- ordini di protezione contro gli abusi familiari e procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo; nei procedimenti penali sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. Le disposizioni si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Un milione di euro per sedi temporanee e sicurezza informatica
L’articolo 1-bis autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2026 per assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e dei servizi amministrativi. Le destinazioni:
- ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica;
- acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali;
- installazione di sistemi di multivideoconferenza;
- servizi professionali specialistici;
- allestimento tecnologico delle sedi temporanee.
In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia può acquisire i beni e i servizi occorrenti con le procedure di somma urgenza dell’articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026. Gli oneri, pari a un milione di euro per il 2026, sono coperti mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; l’articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Per chi opera nel distretto di Bolzano la norma significa rinvii automatici delle udienze e un calendario processuale compresso tra ottobre e la ripresa dell’attività; per gli uffici giudiziari, un milione di euro per riportare in funzione sedi temporanee e sistemi informatici entro la fine del 2026.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2026 — legge 17 settembre 2026, n. 163, pag. 1 (26G00180); testo del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 coordinato con la legge di conversione, pag. 19 (26A04941).