Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 05 Nov 2026 · 9 vistas
L'Unione europea vieta il clorpirifos: limite di 0,01 mg/kg e nessuna deroga
Por FactBox Admin

La Commissione europea ha inserito il clorpirifos nell’elenco delle sostanze vietate dall’Unione in quanto inquinante organico persistente, senza deroghe specifiche e con un valore limite di 0,01 mg/kg per le tracce presenti come contaminante non intenzionale. Lo stabilisce il regolamento delegato (UE) 2026/1423, adottato il 30 giugno 2026 e firmato dalla presidente Ursula von der Leyen, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale n. 87 del 5 novembre 2026, con il codice 26CE2533.
Il provvedimento modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, intervenendo sull’allegato I, parte A. La base giuridica è l’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che dà attuazione agli impegni assunti dall’Unione con la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e con il protocollo del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
La scelta di Bruxelles
La decisione nasce dalla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, che ha modificato l’allegato A per includervi il clorpirifos con deroghe specifiche. L’Unione aveva sostenuto quella linea con la decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in quella sede.
Nell’allegato I del regolamento 2019/1021, però, la sostanza entra senza alcuna eccezione. Il considerando 5 motiva la scelta: nell’Unione il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari né nei biocidi, rispettivamente a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendoci usi autorizzati da tutelare, Bruxelles ha escluso le deroghe previste dalla convenzione.
Il limite di 0,01 mg/kg
L’allegato del regolamento delegato aggiunge all’allegato I, parte A, una voce con i dati identificativi della sostanza:
- Sostanza: clorpirifos
- Numero CAS: 2921-88-2
- Numero CE: 220-864-4
- Deroghe specifiche: nessuna
La voce precisa che «ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al clorpirifos presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso)». Il considerando 6 chiarisce la ratio: fissare un valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce serve a migliorare l’applicazione e l’esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2019/1021.
Agricoltura, chimica e controlli
Il quadro richiamato dal provvedimento è quello dell’allegato A della convenzione, che impone a ciascuna parte di vietare le sostanze elencate e di adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione. La soglia di 0,01 mg/kg diventa così il riferimento tecnico per distinguere le tracce tecnicamente inevitabili dai residui vietati, un passaggio che riguarda tanto i formulati e i coadiuvanti dell’industria chimica quanto le partite di prodotti agricoli e gli articoli trattati.
Sul fronte della filiera alimentare, il regolamento si colloca dopo la stagione in cui i livelli massimi di residui della sostanza erano già stati ridotti a livello europeo con il regolamento (UE) 2018/686, che aveva modificato gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir. Con l’ingresso nell’allegato I, il divieto non passa più dalla sola disciplina dei residui ma dal regime riservato agli inquinanti organici persistenti.
Quando si applica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non è previsto un periodo transitorio dedicato, coerentemente con l’assenza di deroghe specifiche nella nuova voce dell’allegato.
Per gli operatori della filiera agrochimica e per i laboratori che effettuano i controlli ufficiali il dato operativo è duplice: la sostanza è fuori dal mercato come attivo fitosanitario e biocida, e ogni presenza in sostanze, miscele o articoli va misurata rispetto alla soglia di 0,01 mg/kg. È su quel valore, e non su un regime derogatorio, che si giocherà l’applicazione concreta del divieto nei prossimi mesi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale n. 87 del 5 novembre 2026, regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione del 30 giugno 2026 (26CE2533), pag. 1.