Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 15 Sep 2026 · 4 vistas
L'Italia adegua la normativa nazionale al regolamento UE sull'intelligenza artificiale
Por FactBox Admin

Il Governo italiano ha adeguato l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026 (referenza 26G00179). Il provvedimento, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA per l’attività di polizia e la responsabilità civile e penale connessa al loro impiego.
Il decreto attua la delega contenuta nell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (legge IA), dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026 e quella definitiva del 4 agosto 2026, acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza unificata. Il testo è stato proposto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di concerto con i Ministri Foti, Piantedosi, Nordio, Tajani, Crosetto e Giorgetti.
Uso dei sistemi di IA nell’attività di polizia
Il Titolo I del decreto regola ricerca, sperimentazione, sviluppo e utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza umana e trasparenza. Sono previsti:
- corsi di formazione obbligatori per il personale di polizia, con risultati formativi minimi su limiti, bias ed errori dei sistemi, riconoscimento biometrico e analisi predittiva;
- collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, con esclusione della condivisione di dati operativi sensibili;
- spazi di sperimentazione normativa per lo sviluppo di sistemi ad alto rischio.
L’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici è ammessa per finalità di prevenzione e per la ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro, tratta e sfruttamento sessuale. L’utilizzo richiede l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, per un massimo di quindici giorni prorogabili, e in caso di urgenza la comunicazione entro ventiquattro ore. I file di log sono conservati per cinque anni e ogni utilizzo è notificato al Garante.
Videosorveglianza e riconoscimento facciale
I sistemi di videosorveglianza possono essere integrati con componenti di IA per il riconoscimento facciale a posteriori, con titolare del trattamento il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Le immagini del volto sono conservate per sette giorni e cancellate automaticamente; l’attivazione del riconoscimento richiede l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari entro quarantotto ore. È vietato l’uso non mirato o indiscriminato e lo scraping non mirato di immagini facciali.
Responsabilità penale e civile
Il Titolo II introduce nuove fattispecie penali. Nel codice penale è inserito l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio con la reclusione da uno a cinque anni, elevata da due a otto anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato; l’alterazione illecita dei sistemi è punita da due a sei anni, fino a dieci in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. Nel codice di procedura penale è introdotto l’articolo 359-ter sull’identificazione e localizzazione mediante IA biometrica remota in tempo reale. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è integrato con l’articolo 25-vicies, che prevede per gli enti sanzioni pecuniarie da seicento a mille quote.
Sul fronte civile, il decreto disciplina il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei sistemi di IA, con la presunzione del nesso di causalità in caso di violazione degli obblighi del regolamento (UE) 2024/1689, l’accesso alle prove sul funzionamento dei sistemi e l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.
Disposizioni finali
I sistemi di IA già in uso o in fase di sviluppo per finalità di polizia devono essere resi compatibili entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Il provvedimento, firmato a Roma il 9 settembre 2026, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per cittadini, imprese e forze dell’ordine il decreto segna un passo decisivo verso un uso dell’intelligenza artificiale più sicuro e trasparente, allineando l’Italia alle regole comuni europee e definendo garanzie e responsabilità chiare per chi sviluppa, impiega o subisce gli effetti dei sistemi di IA.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026 — Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (referenza 26G00179), “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”.