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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 22 Oct 2026 · 9 vistas

Commissione UE aggiorna le zone restrittive sarde contro la dermatite nodulare bovina

Por FactBox Admin

Commissione UE aggiorna le zone restrittive sarde contro la dermatite nodulare bovina

La Commissione europea ha riscritto gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 sulle misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. La decisione di esecuzione (UE) 2026/1949, adottata a Bruxelles il 13 agosto 2026 e notificata con il numero C(2026) 5847, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale n. 83 del 22 ottobre 2026, con il codice 26CE2508. Destinataria è la Repubblica italiana e il testo in lingua italiana è il solo facente fede.

Il quadro normativo

La decisione si fonda sull’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale e si innesta nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/687, che impone zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai delle malattie di categoria A. L’articolo 1 della 2025/1582 istituisce in Italia le zone soggette a restrizioni e le zone di vaccinazione; l’articolo 2 vieta i movimenti di bovini da quelle zone verso destinazioni esterne al perimetro o fuori dal territorio nazionale fino ai termini fissati negli allegati.

L’articolo 1 della nuova decisione sostituisce integralmente gli allegati, mentre l’articolo 2 indica la Repubblica italiana come unica destinataria. Il provvedimento, firmato per la Commissione dal membro Olivér Várhelyi, ha ricevuto il parere conforme del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Escalaplano e i ritardi nei controlli

Il considerando 5 contiene la motivazione centrale: dopo l’ultima modifica, operata con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1765 del 14 luglio 2026, l’Italia ha notificato alla Commissione «persistenti ritardi» nell’attuazione delle misure di controllo delle malattie nel focolaio confermato nel comune di Escalaplano, in Sardegna, rispetto all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Da qui la revisione della durata delle misure, motivata con il rischio di circolazione persistente e di diffusione oltre le zone già interessate.

La sequenza degli aggiornamenti precedenti è serrata:

  • decisione di esecuzione (UE) 2026/1145 del 20 maggio 2026;
  • decisione di esecuzione (UE) 2026/1355 del 12 giugno 2026;
  • decisione di esecuzione (UE) 2026/1765 del 14 luglio 2026.

Le zone, i focolai e le scadenze

L’allegato I ridisegna le aree istituite attorno ai focolai sardi, identificati con i codici ADIS da IT-LSD-2026-00001 a IT-LSD-2026-00011, dieci focolai complessivamente elencati:

  • zona di protezione: parti della Sardegna comprese entro una circonferenza di raggio 20 km centrata su undici coordinate UTM 30 ETRS89, con termine ultimo di applicazione 2 ottobre 2026;
  • zona di sorveglianza: raggio di 50 km dalle stesse coordinate, escluse le aree incluse nella zona di protezione, con termine 19 ottobre 2026.

L’allegato II conferma le zone di vaccinazione: la zona II copre l’intero territorio della Sardegna fino all’ultimo giorno del periodo di recupero previsto dall’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361; la zona I copre l’intero territorio della Valle d’Aosta. La vaccinazione prosegue secondo il piano ufficiale presentato dall’Italia il 1° luglio 2025.

Allevamenti, movimenti ed export

Il dispositivo mantiene il blocco dei movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso destinazioni esterne al perimetro o verso altri Stati membri e paesi terzi, fino alle date indicate in allegato. La decisione dichiara esplicitamente l’obiettivo di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Italia, negli altri Stati membri e nei paesi terzi, evitando al tempo stesso «inutili perturbazioni degli scambi» interni all’Unione e ostacoli ingiustificati al commercio con i paesi terzi.

Per gli allevatori della Sardegna il provvedimento significa il mantenimento delle restrizioni su spostamenti e commercializzazione, con la vaccinazione che resta lo strumento di uscita dall’emergenza. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende operativo l’aggiornamento anche sul piano interno, con la Repubblica italiana unica destinataria formale dell’atto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2ª Serie speciale n. 83 del 22 ottobre 2026 — Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 (26CE2508).