Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 16 Sep 2026 · 6 vistas
Canapa light, il Tribunale di Brescia rimette il divieto alla Corte costituzionale
Por FactBox Admin

Il Tribunale ordinario di Brescia, Seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha rimesso alla Corte costituzionale il divieto di detenzione, cessione, distribuzione, commercio e vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa introdotto dal decreto sicurezza del 2025, anche quando tali infiorescenze e prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante o psicotropa. L’ordinanza n. 135, decisa il 15 luglio 2026 dal giudice Tringali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale – Corte costituzionale, n. 37 del 16 settembre 2026 (codice 26C00162). Il giudizio penale è sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Consulta, con notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato.
La norma censurata
Il giudice dubita dell’art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), e lettera b), numero 3), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. decreto sicurezza), convertito senza modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, nonché degli artt. 1, comma 3-bis, e 2, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, come modificati dal medesimo art. 18.
Dal combinato disposto delle due clausole discende che, dal 12 aprile 2025, le infiorescenze di canapa delle varietà ammesse e i prodotti che le contengono o ne sono costituiti – compresi estratti, resine e oli, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata – sono oggetto di condotte vietate e sanzionate ai sensi del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. L’unica eccezione è la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi.
Il caso: venti barattoli e un arresto in flagranza
Il fatto risale all’11 dicembre 2025, in piena vigenza della nuova disciplina. Nel corso di controlli sulla commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa in esercizi del tipo «cannabis shop», sono stati sequestrati complessivamente 20 barattoli di infiorescenze (sette in un punto vendita e tredici in un altro), recanti denominazioni commerciali diverse, tra cui Sapphire Kush, Lemmi Dough, Platinum Panther, Bubble, Legendary, Black Rice, Mango, Lemon, Kush, Nocciola e Rosetta.
Le analisi gascromatografiche (GC-MS e GC-FID) del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei Carabinieri, depositate con il referto n. 181/0648-1-2025, hanno accertato per 19 reperti su 20 – corrispondenti alla quasi totalità del peso – abbondanza di cannabidiolo e tracce non quantificabili di Δ9-THC, composizione riconducibile alla canapa industriale di cui alla legge n. 242 del 2016. Solo il reperto G2, circa 7,3 grammi di sostanza resinosa, presentava cannabinoidi acetilati, in parte tabellati e non quantificabili con la strumentazione disponibile.
L’arresto in flagranza è stato convalidato, ma il giudice ha rigettato la richiesta cautelare del pubblico ministero. Il giudizio abbreviato è stato ammesso all’udienza del 30 gennaio 2026; alla discussione del 15 luglio 2026 il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione.
I parametri invocati
- Art. 77, secondo comma, Costituzione: difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, per la trasfusione in decreto-legge di un disegno di legge già all’esame delle Camere.
- Artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Costituzione: offensività in astratto e irragionevolezza della presunzione assoluta di pericolosità, oltre alla sproporzione sanzionatoria.
- Artt. 2, 3 e 41, primo e secondo comma, Costituzione: tutela dell’affidamento e libertà di iniziativa economica, per l’azzeramento immediato di un comparto lecito e senza disciplina transitoria.
- Artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: restrizione alla libera circolazione delle merci.
Precedenti e cifre chiave
- Cassazione, Sezioni unite penali, 30 maggio 2019, n. 30475, Castignani: la commercializzazione dei derivati integra il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, salvo che siano in concreto privi di ogni efficacia drogante.
- Circolare del Ministero delle politiche agricole n. 5059 del 22 maggio 2018, che aveva ricondotto le infiorescenze al florovivaismo.
- Soglie di THC dello 0,2% e dello 0,6% (art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016) e limite dello 0,3% nella politica agricola comune (regolamenti UE n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 2021/2115).
- Corte di giustizia dell’Unione europea, 19 novembre 2020, C-663/18, e 4 ottobre 2024, C-793/22; Consiglio di Stato, ordinanze n. 8813 e n. 8839 del novembre 2025.
- Sanzioni richiamate: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 a 77.468 euro) e comma 5 (da sei mesi a cinque anni e multa da 1.032 a 10.329 euro).
Cosa cambia per la filiera
Il divieto resta in vigore fino alla decisione della Consulta. Se la questione sarà accolta, il fatto tornerebbe a essere giudicato secondo il diritto vivente anteriore e, alla luce degli esiti analitici, la pronuncia non potrebbe che essere assolutoria per difetto di prova dell’efficacia drogante, con restituzione della sostanza. In caso di rigetto, la tipicità del fatto resterebbe ferma e le infiorescenze sarebbero soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, numero 2), del codice penale, anche in caso di proscioglimento. La decisione riguarda quindi direttamente coltivatori, rivenditori e consumatori di canapa light.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale – Corte costituzionale, n. 37 del 16 settembre 2026, ordinanza n. 135 del Tribunale ordinario di Brescia, Seconda sezione penale, del 15 luglio 2026 (codice 26C00162).