Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 21 Sep 2026 · 1 vistas
Agenzie di stampa: nuove regole su intelligenza artificiale e riparto dei contributi
Por FactBox Admin

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri riscrive i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale. Il DPCM 4 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 219 del 21 settembre 2026 con la referenza 26A04859, modifica per novellazione il decreto dell'11 luglio 2023 e introduce tre novità: una figura professionale specializzata in intelligenza artificiale, contratti negoziati senza bando di gara e un riparto 90/10 delle risorse pubbliche.
Il decreto è firmato dal Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2026, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2487. Prima dell’adozione è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 01348/2026, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 luglio 2026.
L’intervento dà attuazione al comma 3 dell’art. 6 del decreto dell'11 luglio 2023, che al termine della fase transitoria imponeva un aggiornamento dei requisiti e dei parametri «che tenga conto dell’andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria». L’elenco transitorio era stato pubblicato con il decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 10 novembre 2023 ed è valido per il triennio 2024-2026.
La figura specializzata in intelligenza artificiale
La lettera f) del comma 1 dell’art. 2 del decreto dell'11 luglio 2023 viene sostituita: tra i requisiti minimi compare ora «la sussistenza all’interno dell’Agenzia di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale», in conformità all’art. 19 del Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti.
Contestualmente è abrogata la lettera g) del medesimo comma. Il decreto motiva la scelta con la necessità di «garantire la qualità dell’informazione attraverso la continuità del sostegno all’informazione primaria», in un ecosistema informativo segnato da «profonde trasformazioni strutturali e dalla minaccia della disinformazione».
Contratti negoziati senza bando di gara
L’art. 4 del decreto dell'11 luglio 2023 viene modificato su tre punti:
- le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono definite ogni anno dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per un importo non superiore alla media delle risorse assegnate nei tre anni precedenti e comunque nei limiti del pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la procedura negoziata è ammessa «senza pubblicazione di un bando di gara», secondo la disciplina dell’art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la quota del fabbisogno annuale destinata ai corrispettivi per il possesso dei parametri dell’art. 3 è fissata al 10 per cento del totale.
La finestra per presentare domanda di iscrizione è fissata «dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno». Il Dipartimento avvia le procedure negoziate con le agenzie iscritte dopo il 2024 solo se sussiste disponibilità finanziaria o risparmi da cancellazioni e se le pubbliche amministrazioni hanno effettiva esigenza di ulteriori notiziari.
Riparto 90/10 e durata dei contratti
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 stabilisce il criterio di distribuzione delle risorse:
- il 90 per cento è ripartito tra tutte le agenzie iscritte nell’elenco, sulla base del numero medio di giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- il restante 10 per cento è destinato alle agenzie iscritte in possesso di almeno 3 parametri premianti su 5, ripartito con lo stesso criterio.
Per ciascun triennio il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti e «è rinnovato per altri due anni al persistere di detti requisiti»; dalla rubrica dell’art. 5 sono cancellate le parole «e novazione». È inoltre abrogato l’art. 6 del decreto dell'11 luglio 2023.
Cancellazioni e invarianza finanziaria
Le agenzie devono comunicare al Dipartimento ogni modifica dei requisiti e dei parametri; la perdita dei requisiti minimi comporta la cancellazione dall’elenco. Sono parimenti cancellate le agenzie che, in vigenza del contratto, non provvedono al regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti, con risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
L’art. 7 introduce la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del decreto «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Il provvedimento è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Per editori e agenzie di stampa la partita si gioca su due fronti: l’adeguamento organizzativo richiesto dall’obbligo di una competenza interna sull’intelligenza artificiale e la corsa ai parametri premianti che decidono il 10 per cento delle risorse. Per i lettori, la posta in gioco è la tenuta del flusso di informazione primaria finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ora vincolato a una spesa non superiore alla media del triennio precedente.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 219 del 21 settembre 2026 — DPCM 4 agosto 2026, «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante: Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale» (26A04859).