Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 19 Sep 2026 · 3 vistas
Tariffe massime per visite ed esami: in vigore dal 21 settembre
Por FactBox Admin

Il Ministero della salute ha definito le nuove tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, in vigore dal 21 settembre 2026. Il provvedimento è il decreto 7 agosto 2026, firmato dal ministro Schillaci di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2026, a pagina 2, con il riferimento ufficiale 26A04955.
La base normativa e i precedenti
Il decreto attua l’art. 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le tariffe riguardano le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 12 gennaio 2017: l’Allegato 2 aggiorna le tariffe della specialistica ambulatoriale (allegato 4 del DPCM), l’Allegato 3 quelle della protesica su misura (allegato 5, elenco 1).
Il nuovo testo aggiorna le tariffe allegate al decreto ministeriale 25 novembre 2024, impugnato da numerosi ricorrenti. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha pronunciato sentenze di annullamento con efficacia differita di 365 giorni dal deposito delle prime sentenze, avvenuto il 22 settembre 2025, e il contenzioso risulta ancora pendente.
Le risorse vincolate
La copertura finanziaria è prevista dall’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2025, n. 199:
- 100 milioni di euro vincolati per l’anno 2026;
- 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Le tariffe massime costituiscono riferimento per tutte le regioni e le province autonome e valgono come tariffe di riferimento per la compensazione della mobilità interregionale. Le regioni possono fissare importi superiori solo nel rispetto dell’art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95/2012, con gli oneri eccedenti a carico dei bilanci regionali.
Mobilità, autonomie speciali e quota premiale
Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il decreto trova attuazione solo nelle parti compatibili con lo Statuto di autonomia e le norme di attuazione. Negli accordi interregionali approvati dalla Conferenza Stato-Regioni è possibile prevedere una remunerazione aggiuntiva per erogatori espressamente individuati, limitata ai costi di specifici farmaci ad alto costo indicati nell’Allegato 2.
Il rispetto del decreto costituisce adempimento ai fini dell’accesso alla quota premiale di cui all’art. 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009. Le disposizioni transitorie richiamano anche la protesica: le prescrizioni emesse entro il 29 dicembre 2024 con i codici del decreto ministeriale n. 332/1999 restano erogabili entro il 28 dicembre 2025, mentre le ricette dematerializzate hanno validità massima di 180 giorni.
Il percorso di approvazione
Il testo recepisce l’esito della seduta plenaria della Commissione permanente tariffe del 10 luglio 2026, il parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), espresso con nota n. 7929 del 13 luglio 2026, e l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 luglio 2026. La relazione metodologica è allegata al decreto come Allegato 1 e ne costituisce parte integrante.
Impatto
Per i cittadini e le strutture accreditate la novità decorre dal 21 settembre 2026: da quella data le tariffe si applicano alle prestazioni prescritte, con effetti su tutte le regioni e sull’accesso alla quota premiale. Il provvedimento chiude una fase di proroghe durata oltre due anni e sostituisce il quadro tariffario contestato davanti al giudice amministrativo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2026, pag. 2 — decreto 7 agosto 2026, Ministero della salute, riferimento 26A04955.